Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e poteri del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1009 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo ed esecutivo, costituisce titolo azionabile con il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, al pari della sentenza passata in giudicato. La giurisdizione del giudice amministrativo in materia trova fondamento nell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che ricomprende gli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze. La competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Il tardivo e parziale adempimento intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme versate, restando l’obbligo di pagamento per il residuo. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e, in caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
L’Associazione ricorrente ha ottenuto dal Giudice di pace di Siena un decreto ingiuntivo che condannava il Comune al pagamento di quote associative non versate per le annualità 2022, 2023 e 2024, oltre interessi e spese di giudizio. Il decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, è stato notificato al Comune e non opposto; ne è stata quindi dichiarata la definitività.
Poiché l’amministrazione non ha eseguito il titolo, l’Associazione ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative, compresa la nomina del commissario ad acta. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Nelle more del giudizio la ricorrente ha reso noto il pagamento parziale delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il ricorso per ottemperanza è esperibile anche avverso i decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione. La soluzione è pacificamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata dal TAR, e ha ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 1998.
Il decreto non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o opposizione di terzo nei limiti dell’art. 656 c.p.c. Ha pertanto valore di cosa giudicata ai fini dell’ottemperanza. Il dato è recepito dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che conferma la giurisdizione del giudice amministrativo per gli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
Nel caso concreto il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivo. Sussiste la competenza del TAR adito per effetto dell’art. 113, comma 2, c.p.a., che attribuisce la competenza territoriale al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva ed è ampiamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Comune ha provveduto al pagamento delle annualità 2022 e 2023 e di un acconto per il 2024 solo dopo la proposizione del ricorso. Il Collegio dichiara quindi la cessazione della materia del contendere per le somme versate, e accoglie il ricorso per la quota residua dell’annualità 2024 e per le competenze e spese liquidate nel titolo, non corrisposte.
Il TAR assegna all’amministrazione il termine di trenta giorni per il pagamento e nomina, in caso di persistente inerzia, il commissario ad acta per gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, tenuto conto del tardivo e parziale pagamento, sono poste a carico del Comune.
Nota della Redazione
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