Requisiti elastici per gli esperti formatori nell’elenco dei delegati alle vendite (TAR Veneto n. 38 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione all’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita e dei custodi giudiziari, i requisiti di specifica competenza tecnica e di esperienza di formatore delineati dalle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura, adottate in attuazione dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c., hanno natura elastica e non tipizzata. Il Comitato non può convertirli in presupposti rigidi, imponendo una delimitazione tematica della docenza o una quantificazione delle esperienze pratiche non prevista dalle Linee Guida. La valutazione del corso di formazione deve tenere conto del profilo curriculare di tutti i docenti e della pertinenza dei singoli moduli rispetto alle funzioni di custode e delegato alla vendita. L’omesso apprezzamento di dati istruttori pertinenti e disponibili integra difetto d’istruttoria e rende illegittimo il provvedimento di esclusione, non sanato dal provvedimento di conferma reso all’esito del riesame.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, svolgeva dal 2014 attività di custode giudiziario e dal 2019 di professionista delegato alle operazioni di vendita. Per il triennio 2021-2023 era iscritto nell’elenco formato dal Tribunale di Verona ai sensi dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Per il triennio 2024-2026 presentava domanda di rinnovo, allegando l’attestato di frequenza e profitto di un corso concluso il 20 luglio 2023, dichiarato conforme alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura e accreditato con 20 crediti formativi dal Consiglio Nazionale Forense. Il Comitato ex art. 179-ter, dopo aver richiesto e ottenuto ulteriore documentazione, ne disponeva l’esclusione con provvedimento del 7 febbraio 2024, ritenendo il docente principale privo di esperienza formativa nel processo esecutivo. L’istanza di riesame veniva respinta il 20 febbraio 2024. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti e, dopo il riesame disposto in sede cautelare, anche il provvedimento di conferma del 15 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi del ricorso e dei motivi aggiunti, ritenendoli fondati. Il Comitato aveva fondato l’esclusione su un unico presupposto: il preteso difetto di specifica competenza tecnica in capo al docente principale del corso. Nel contempo aveva omesso di valutare il profilo e l’apporto dell’altra docente, non ravvisandone la rilevanza ai fini della qualificazione del corso.

L’Amministrazione ha trascurato dati istruttori pertinenti e disponibili: la titolarità, in capo al docente, di insegnamenti nell’area IUS/15, nella cui sfera si colloca il processo esecutivo, e lo svolgimento, nel triennio 2015-2018, di incarichi di custode giudiziario e delegato alla vendita. Ha inoltre sottovalutato la pertinenza delle lezioni dell’altra docente sui profili penali della responsabilità del custode e del delegato, temi attinenti alle funzioni esercitate nell’ambito delle procedure esecutive.

Il successivo provvedimento di conferma non ha colmato tali lacune: ripropone la premessa originaria senza la necessaria ponderazione dei profili dei docenti e dei contenuti formativi, in contrasto con le indicazioni impartite dalla Sezione in sede cautelare con l’ordinanza n. 199/2024, che già richiedevano un riesame sostanziale.

Il Collegio rileva poi l’errata lettura dei requisiti delle Linee Guida. Il Comitato ha convertito requisiti elastici — come segnalato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 435/2025 — quali l’esperienza di formatore e le pregresse esperienze pratiche in materia di esecuzione forzata, in presupposti rigidi e tipizzati, avallando una delimitazione tematica della docenza e una quantificazione delle esperienze non rinvenibile nelle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura. L’attività didattica del docente risulta invece incardinata nel diritto processuale civile e orientata ai corsi dedicati al professionista che provvede alle operazioni di vendita, così da comprovare i requisiti richiesti.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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