Concessioni demaniali marittime: confronto comparativo senza formalità dell’evidenza pubblica (TAR Veneto n. 37 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure comparative per l’affidamento in concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, pur dovendo garantire pubblicità, imparzialità, trasparenza e parità di condizioni tra istanze concorrenti, non si conformano alle formalità proprie delle gare d’appalto. Esse tollerano un’informalità procedimentale compatibile con l’attivazione del contraddittorio istruttorio, che consente all’Amministrazione di richiedere chiarimenti e una nuova asseverazione del piano economico-finanziario a seguito di sopravvenute modifiche della compagine sociale, senza che ciò integri modifica sostanziale dell’offerta. I giudizi della Commissione, espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per macroscopica illogicità, travisamento o errore di fatto.

Il Fatto

Una società di capitali ha preso parte alla procedura comparativa indetta dal Comune per l’affidamento, in concessione demaniale marittima, dell’area individuata come Unità Minima di Gestione n. 2 del Piano Particolareggiato dell’Arenile. Alla comparazione ha partecipato anche la controinteressata, che ha depositato la propria istanza il 2 gennaio 2024.

All’esito della valutazione, la concessione è stata aggiudicata alla controinteressata con il punteggio di 92/100, a fronte dei 91,17/100 conseguiti dalla ricorrente. Quest’ultima ha impugnato la determinazione di approvazione dei risultati con cinque motivi, deducendo il superamento della soglia per attrezzature e beni mobili, la non conformità urbanistica del progetto, le carenze del piano economico-finanziario, la violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento e l’illegittimità dei giudizi valutativi. La controinteressata ha resistito e proposto ricorso incidentale, con successivi motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo applicabile, ancorato all’art. 37 cod. nav., alla l.r. Veneto n. 33/2002 (art. 48 e allegati S/2 e S/3) e ai principi dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Da tale cornice discende che le procedure in questione, pur dovendo assicurare adeguata pubblicità, imparzialità e trasparenza, non si conformano alle formalità delle gare d’appalto, essendo caratterizzate da un’informalità compatibile con il contraddittorio istruttorio. L’Amministrazione deve perseguire il più proficuo utilizzo del bene demaniale, selezionando l’offerta complessivamente più rispondente al pubblico interesse.

Quanto al primo motivo, relativo al superamento della soglia del 20% per attrezzature e beni mobili, il Collegio richiama l’allegato S/3, lett. e-bis), della l.r. n. 33/2002, che distingue tra quota imputabile a interventi edilizi e quota destinata a beni mobili. Tale distinzione è finalizzata alla determinazione della durata della concessione e alla verifica della sostenibilità della proposta, senza che lievi scostamenti diano luogo ad automatica esclusione quando il superamento derivi dall’acquisizione di componenti funzionalmente coessenziali alle opere. Le contestazioni della ricorrente restano generiche e non smentiscono la coerenza della scomposizione operata dalla Commissione.

Il secondo motivo, sulla non conformità urbanistica, è parimenti infondato. L’art. 13, comma 2, delle N.T.A. del p.p.a. fissa la superficie coperta massima dei chioschi-bar a 42 mq e l’area di pertinenza a 150 mq, escludendo dal computo i servizi igienici e la terrazza. La tavola prodotta indica per ciascun manufatto una base di 30,25 mq, inferiore al limite; il dettaglio richiamato dalla ricorrente raffigura il solo posizionamento planimetrico e non l’area di pertinenza in senso proprio. Eventuali precisazioni dimensionali restano affidate alla fase autorizzatoria.

Anche il terzo motivo, sulle presunte incongruenze del piano economico-finanziario, è respinto. Il contraddittorio istruttorio attivato a seguito delle modifiche della compagine sociale non ha consentito di introdurre modifiche sostanziali dell’offerta. La funzione dell’asseverazione, redatta da soggetto abilitato, è offrire una valutazione professionale sulla sostenibilità del piano, che l’Amministrazione può porre a fondamento del giudizio di affidabilità. La proiezione quinquennale è coerente con l’oggetto della verifica, poiché gli investimenti vanno effettuati nei primi anni di concessione.

Il quarto motivo, sulla pretesa sospensione irrituale del procedimento, non è fondato: l’approfondimento istruttorio configura misura proporzionata e neutrale rispetto agli operatori, funzionale all’interesse pubblico. Il quinto motivo, infine, non supera la soglia del sindacato giurisdizionale, risolvendosi nell’inammissibile pretesa di sostituire il giudizio dell’operatore a quello dell’organo tecnico, la cui discrezionalità è sindacabile solo per manifesta illogicità. Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per difetto di interesse; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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