Illegittima l’ordinanza extra ordinem se è percorribile la proroga tecnica (TAR Abruzzo n. 257 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 non può essere utilizzata per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale quando l’amministrazione disponga di uno strumento alternativo tipico, quale la proroga tecnica ex art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso al potere extra ordinem è ultroneo e illegittimo se la necessità e l’urgenza di assicurare la prosecuzione del servizio sono già soddisfacibili attraverso l’istituto della proroga tecnica, che condivide le ragioni di necessità e urgenza che legittimano lo strumento ordinatorio d’urgenza. La proroga tecnica disposta con determinazione dirigenziale su un contratto già in regime di proroga, ancorché irregolarmente attivata con ordinanza sindacale poi revocata ex nunc ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, è legittima se funzionale al subentro del nuovo operatore e rispettosa dei principi eurounitari sulla concorrenza.
Il Fatto
Una società cooperativa, aggiudicataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per un comune, vedeva avvicinarsi la scadenza contrattuale del 1° maggio 2023. L’amministrazione comunale, nelle more della definizione dell’affidamento in house providing a una società controllata, adottava un’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui imponeva alla società uscente la prosecuzione temporanea del servizio alle medesime condizioni contrattuali. Successivamente il responsabile dell’area competente disponeva la proroga tecnica del contratto con determinazione dirigenziale, e il sindaco revocava ex nunc la precedente ordinanza. La società impugnava sia l’ordinanza sindacale sia la determina di proroga e la revoca, deducendo l’insussistenza dei presupposti per il ricorso allo strumento extra ordinem.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza sindacale, rilevando che la revoca successiva non elide l’interesse della ricorrente, atteso che l’ordinanza aveva comunque prodotto effetti dal 1° maggio al 22 giugno 2023, con conseguente interesse anche ai fini risarcitori all’accertamento della legittimità dell’atto.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso introduttivo. Richiamato l’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, che disciplina la proroga tecnica per i casi eccezionali di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento, il Tribunale ha osservato che nel caso di specie la continuità del servizio essenziale di igiene urbana era già garantita dallo strumento della proroga tecnica, che l’amministrazione ben poteva attivare con determinazione dirigenziale. Il ricorso all’ordinanza sindacale extra ordinem ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 è stato pertanto qualificato come ultroneo e illegittimo, non sussistendo la mancanza di soluzioni alternative che sola ne legittima l’esercizio.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il TAR l’ha rigettato. La proroga tecnica disposta con determina n. 170/2023 non ha riguardato un contratto scaduto, perché il contratto era già in regime di proroga ai sensi dell’ordinanza n. 27/2023, poi revocata ex nunc con ordinanza n. 32/2023: nel periodo intermedio la proroga ha pertanto operato e la successiva determina ha legittimamente consolidato la prosecuzione del servizio. La proroga tecnica è stata infine ritenuta compatibile con i principi eurounitari, alla luce del richiamo a Cons. Stato, sez. VII, n. 4479 del 2024, essendo già stato individuato l’operatore subentrante e risultando il regime di proroga strettamente necessario a evitare l’interruzione del pubblico servizio.
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Nota della Redazione
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