Agevolazioni e leasing: ammissibili i canoni pagati al fornitore su mandato dell’intermediario (TAR Sardegna n. 445 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia sulla revoca o sull’annullamento parziale di un finanziamento pubblico, motivata dalla sopravvenuta diversa valutazione circa l’ostatività di una circostanza emersa in sede di istruttoria, radica la giurisdizione del giudice amministrativo, attenendo al corretto esercizio del potere di autotutela su una posizione di interesse legittimo. Nell’ambito di una procedura agevolativa, i canoni di locazione finanziaria versati dall’utilizzatore direttamente al fornitore, in nome e per conto della società concedente, sono ammissibili a finanziamento, in quanto il pagamento, secondo lo schema della delegazione passiva, è giuridicamente imputabile all’intermediario e rispetta la ratio di tracciabilità della spesa di cui all’art. 15, c. 9, delle disposizioni procedimentali del bando.
Il Fatto
Una società attiva nel settore dei rilievi aerofotogrammetrici partecipava a una procedura valutativa a graduatoria per l’ottenimento di agevolazioni regionali, presentando un piano di investimenti che includeva l’acquisto di una camera fotogrammetrica e di un drone tramite locazione finanziaria. Nei contratti di leasing allegati alla domanda, le parti prevedevano che una quota del corrispettivo (complessivi 95.700,00 Euro) fosse versata direttamente dall’utilizzatore ai fornitori, in nome e per conto della società di leasing.
A seguito della concessione provvisoria del contributo, l’amministrazione regionale, in sede di rendicontazione, dichiarava non agevolabili tali importi, ritenendo che le somme dovessero essere corrisposte all’intermediario finanziario e non direttamente al fornitore. La società impugnava il provvedimento di revoca parziale, deducendo violazione della lex specialis e dei principi di buon andamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’orientamento per cui la cognizione spetta al giudice amministrativo quando la contestazione non riguardi un inadempimento del beneficiario, ma la diversa valutazione dell’amministrazione circa un requisito di ammissione al contributo, in una fase successiva alla concessione provvisoria, che coinvolge l’esercizio del potere di autotutela.
Rigettate anche le eccezioni di tardività, il Collegio ha ritenuto che la lettera di erogazione e la relazione del soggetto attuatore costituissero atti endoprocedimentali non direttamente lesivi e non vincolanti per l’amministrazione.
Nel merito, il giudice ha ricostruito la natura del contratto di locazione finanziaria, distinguendo il rapporto di godimento dal separato contratto di compravendita tra concedente e fornitore. Il pagamento effettuato dall’utilizzatore direttamente al fornitore, in esecuzione di un’espressa clausola contrattuale, vale come adempimento nei confronti dell’intermediario secondo il meccanismo della delegazione passiva, essendo il versamento imputabile al concedente.
Alla luce di tale ricostruzione, il versamento diretto al fornitore risulta conforme all’art. 15, c. 9, delle disposizioni del bando, la cui finalità è garantire la tracciabilità delle spese e la loro effettiva ricaduta sul beneficiario. L’accoglimento del ricorso è stato ulteriormente motivato dalla circostanza che la stessa amministrazione aveva ritenuto ammissibile la spesa in sede di concessione provvisoria, avendo la società assolto all’onere di dichiarare le modalità di pagamento.
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Nota della Redazione
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