Carta docente non erogata: condanna all’ottemperanza e Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 47 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che impone all’Amministrazione di assegnare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito dell’importo dovuto, è titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Accertato che l’Amministrazione non ha adempiuto né contestato l’inadempimento, il giudice amministrativo la condanna a dare completa esecuzione entro il termine fissato. Decorso inutilmente tale termine, opera di diritto la nomina del Commissario ad acta, che provvede agli atti sostitutivi necessari. La qualità pubblica del commissario, già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, esclude la liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 06 novembre 2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, o altro strumento equivalente, accreditandovi l’importo di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.

La sentenza è stata notificata il 06 febbraio 2025 e, non essendovi stata impugnazione, è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria in data 28 giugno 2025. È decorso invano anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il titolo è rimasto inadempiuto: di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di condanna dell’Amministrazione e, in caso di persistente inerzia, di nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, azionata davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il thema decidendum non riguarda l’an del diritto sostanziale, già accertato, ma l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo.

Il collegio rileva che la pretesa è adeguatamente documentata. L’inadempimento risulta allegato dalla parte e, soprattutto, non è contestato in giudizio dall’Amministrazione, che si è costituita senza dedurre alcunché sul mancato adempimento. Questa mancata contestazione assume rilievo decisivo ai fini dell’accertamento dell’inottemperanza.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza per il contributo alla formazione, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Segue la disciplina dell’esecuzione in via sostitutiva. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinadosi con le strutture straordinarie.

Il collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di € 1.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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