Annullata la valutazione militare senza richiesta di elementi informativi al superiore diretto (TAR Puglia n. 5 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I documenti caratteristici del personale militare, ai sensi dell’art. 689 del d.P.R. n. 90/2010, devono essere compilati dall’autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego secondo la linea ordinativa, dovendo intercorrere tra compilatore e sottoposto un effettivo rapporto di servizio che consenta un giudizio personale, diretto e obiettivo. Ove il militare sia stato adibito a più incarichi, il compilatore è tenuto a richiedere elementi di informazione all’autorità dalla quale il giudicando dipendeva nello svolgimento dei compiti ulteriori. Una valutazione è affetta da eccesso di potere per difetto di istruttoria se il compilatore omette tale acquisizione e non si astiene dal giudizio ai sensi dell’art. 689, comma 2, d.P.R. n. 90/2010, pur trovandosi nell’impossibilità di esprimere un giudizio personale e diretto. I giudizi sul personale militare, pur espressione di discrezionalità tecnica, restano sindacabili per manifesta arbitrarietà, irrazionalità o illogicità.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito aveva prestato servizio presso un reggimento, svolgendo, nel periodo di valutazione, mansioni eterogenee in diverse unità organizzative. Il rapporto informativo relativo al periodo aveva riportato un giudizio non conforme alle singole voci di valutazione. A seguito di ricorso gerarchico, l’Amministrazione annullava il rapporto, ma lo ricompilava per tre volte con i medesimi contenuti e la stessa valutazione finale. Contro l’ultima compilazione, il militare insorgeva deducendo difetto di istruttoria e violazione delle disposizioni sulla redazione dei documenti caratteristici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La valutazione impugnata risulta viziata sotto plurimi profili procedimentali. Il compilatore aveva attribuito al militare “mansioni generiche all’interno del reparto”, sebbene il ricorrente fosse stato adibito ad attività eterogenee e affiancato presso plurime unità organizzative, nonché impiegato nell’ambito del Posto Comando Digitalizzato.
L’autorità valutatrice non era, peraltro, il superiore diretto del militare per tutti gli incarichi assegnatigli. Ciononostante, contrariamente a quanto previsto dall’art. 693, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 90/2010, non aveva richiesto elementi di informazione all’autorità dalla quale il valutando dipendeva nello svolgimento dei compiti ulteriori, né per i periodi in cui era assente per licenza ordinaria o recupero compensativo.
Tale omissione integra un difetto di istruttoria. Il giudizio, per essere legittimo, non può prescindere dall’apporto informativo dei superiori che avevano operato a stretto contatto con il valutato. La mancata acquisizione di tali elementi imponeva al compilatore di astenersi dalla valutazione, ai sensi dell’art. 689, comma 2, ovvero di procedere secondo le modalità del comma 4 della medesima disposizione.
La lacuna istruttoria risulta aggravata dall’insistita reiterazione degli errori, della quale la stessa Amministrazione si era avveduta annullando più volte in autotutela il medesimo atto. La valutazione, pur rientrando nella discrezionalità tecnica, resta sindacabile per manifesta arbitrarietà e illogicità. Nel caso di specie, non è comprensibile in base a quali elementi il Ministero avesse abbassato la valutazione del ricorrente, a fronte di una carriera lineare e costantemente valutata con giudizi apicali.
Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e annulla la scheda valutativa n. 46, fatto salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi, coerente con i giudizi positivi già attribuiti nella medesima scheda. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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