Condono edilizio: inammissibile la riduzione volumetrica successiva al diniego (Cons. Stato n. 7517 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio costituisce misura straordinaria di sanatoria di opere abusive, realizzate entro i termini temporali fissati dalle singole disposizioni che lo prevedono, e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Non è pertanto ammissibile una sanatoria successiva fondata su una mera proposta di modifica delle opere abusive, mai realizzata, presentata in sede di riesame del diniego. Il provvedimento che rigetta l’istanza di riesame ha natura vincolata, con la conseguenza che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non ne determina l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L’autotutela amministrativa resta, in ogni caso, facoltativa.
Il Fatto
I proprietari di un terreno nel Comune di Napoli realizzano un manufatto adibito a civile abitazione. Nel 1995 presentano istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, dichiarando una volumetria complessiva superiore a mille metri cubi. Con disposizione dirigenziale del 2001 la domanda viene rigettata, sul presupposto che la volumetria ecceda il limite di 750 mc previsto dalla legge, e il diniego non viene impugnato.
Nel 2018 i proprietari formulano istanza di riesame del diniego, prospettando una serie di opere edilizie – chiusura di vani finestra, eliminazione della scala interna, interramento del piano seminterrato – idonee a ridurre il volume entro la soglia di legge. L’amministrazione rigetta l’istanza, ritenendo l’immobile un unico organismo strutturalmente e funzionalmente non scomponibile. Il TAR Campania respinge il ricorso e condanna alle spese. Propongono appello i ricorrenti soccombenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le proposte progettuali, perché meramente eventuali e reversibili. Il Consiglio di Stato ritiene la censura infondata. Le opere, come concretamente realizzate, non erano condonabili e il diniego del 2001 non è stato impugnato. La proposta di modifica successiva delle opere abusive non è accoglibile dall’amministrazione in sede di riesame.
Il Collegio fissa il principio centrale: il condono edilizio è misura straordinaria di sanatoria che presuppone opere già realizzate entro i termini antecedenti alle singole disposizioni. La eccezionalità della normativa impedisce qualsiasi lettura estensiva e preclude una sanatoria successiva. La riduzione volumetrica prospettata, e mai eseguita, resta una mera intenzione costruttiva priva dei requisiti di legge.
Sul secondo e terzo motivo, relativi alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Consiglio rileva l’infondatezza. L’amministrazione non è tenuta al riesame, poiché l’autotutela è del tutto facoltativa. In ogni caso il provvedimento ha natura vincolata, per le ragioni già esposte: opera quindi il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e il vizio procedurale non travolge l’atto. La censura che invoca i principi di proporzionalità e leale collaborazione non supera il carattere vincolato della determinazione.
Il quarto motivo, sulla condanna alle spese di primo grado, è respinto: il ricorso era infondato e le spese seguono la soccombenza. L’appello è pertanto respinto nel suo complesso, con conferma dell’assetto di spese di prime cure e nuova liquidazione in favore del Comune per il grado di appello.
Nota della Redazione
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