Requisiti minimi strutture ricettive extralberghiere, annullate le prescrizioni irragionevoli (TAR Sicilia n. 1268 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere dell’Assessore regionale di dettare i requisiti minimi delle strutture turistico-ricettive, in attuazione della l.r. n. 6/2025, incontra il limite della ragionevolezza e della proporzionalità, quali figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Le prescrizioni che impongono alla generalità delle strutture extralberghiere servizi e dotazioni propri delle strutture di livello medio-alto, con oneri economicamente gravosi per il gestore, sono illegittime perché livellano verso l’alto la qualità dell’offerta, contraddicendo l’obiettivo di un’offerta turistica differenziata perseguito dal legislatore regionale. Non è, invece, sindacabile nel merito la scelta di conformare i requisiti, che può limitare la proprietà privata in funzione della sua funzione sociale, ma deve rispettare la distinzione tra strutture alberghiere ed extralberghiere sotto il profilo strutturale e del mercato di riferimento.

Il Fatto

Una federazione rappresentativa del settore della ricettività extralberghiera impugnava dinanzi al TAR Sicilia il decreto assessoriale n. 2104 del 25 giugno 2025, come integrato dal successivo decreto dell’8 agosto 2025, con cui erano stati approvati i requisiti minimi applicabili alle aziende turistico-ricettive di cui all’art. 3 della l.r. n. 6/2025. Il ricorso investiva numerose disposizioni dell’allegato A, lamentando irragionevolezza, eccesso di potere, violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile e dei principi unionali.

Il giudizio si articolava attraverso una prima fase cautelare, con integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Assessorato resistente, la rinuncia alla domanda cautelare e il rigetto, da parte della competente Commissione, dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. All’udienza pubblica la difesa precisava di avere impugnato il decreto in relazione alle sole disposizioni riguardanti le strutture extra-alberghiere.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 44, co. 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava al giudizio di non imputabilità la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica nulla. Poiché la ricorrente ha provveduto alla rinnovazione nel termine assegnato, la decadenza è stata impedita e l’eccezione di tardività respinta. Il collegio esclude, inoltre, l’inammissibilità delle censure relative alle prescrizioni solo descritte nella parte narrativa, prive di motivi specifici ai sensi dell’art. 40, co. 1 lett. f) c.p.a.

Nel merito, il giudice amministrativo esamina prioritariamente i motivi sull’ordinamento civile e sull’irretroattività, reputandoli infondati. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, osserva che gli aspetti turistici delle locazioni brevi ricadono nella competenza regionale e che le norme che impongono standard per l’ingresso nel circuito delle strutture classificate non sono per ciò solo attratte nella materia civile. Quanto agli adeguamenti imposti entro termini prefissati, rileva che essi non sono retroattivi e non ledono alcun legittimo affidamento.

Il percorso argomentativo si fonda sulla Corte costituzionale n. 186 del 2025, che ha ricondotto la disciplina limitativa della proprietà all’art. 42, secondo comma, Cost. e alla sua funzione sociale, in funzione di argine al fenomeno dell’overtourism. Accertata la legittimità del fine, il collegio verifica la logicità e la proporzionalità delle singole prescrizioni, qualificandole come figure sintomatiche dell’eccesso di potere.

Su questa base il TAR annulla dodici gruppi di disposizioni, tra cui le prescrizioni sulle barriere architettoniche, sui materassi ignifughi, sulla percentuale di personale in grado di comunicare in inglese, sulle dimensioni minime del televisore, sulle camere e sui servizi igienici, sul defibrillatore e sul potere assessoriale di scelta del nome. Respinge invece le censure relative alle denominazioni di pregio, al servizio di manutenzione, all’obbligo di arredamento decoroso e alla definizione di affittacamere. L’istanza di patrocinio a spese dello Stato è respinta; le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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