Il termine di avvio del procedimento disciplinare militare non è perentorio ma di ragionevole tempestività (TAR Puglia n. 489 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di avvio del procedimento disciplinare militare di cui all’art. 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare non ha natura perentoria, ma sottopone l’esercizio del potere disciplinare a una regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza in relazione al momento di conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione. Il procedimento disciplinare resta sospeso fino alla conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili o del provvedimento di archiviazione, quando i fatti riguardino atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle funzioni di servizio. La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.
Il Fatto
Un Appuntato scelto della Guardia di Finanza, in servizio presso la Tenenza di Leuca, durante il turno di servizio notturno del 12 gennaio 2017, aveva deviato il percorso di perlustrazione di qualche centinaio di metri fuori dalla circoscrizione di competenza, per consentire al capopattuglia di recarsi presso la propria abitazione, dove la moglie versava in stato di agitazione. Per tale episodio era stato aperto un procedimento penale, poi archiviato con decreto del G.I.P. del Tribunale di Lecce dell’1 settembre 2020. Successivamente, il Comandante della Tenenza aveva contestato l’addebito e inflitto al militare la sanzione disciplinare del “rimprovero”, confermata dal Comandante del Gruppo all’esito del ricorso gerarchico. Il militare impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR, deducendo cinque motivi di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1398, comma 1, C.O.M., che impone l’avvio del procedimento disciplinare senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione. Il TAR ha rilevato come non vi fosse prova che il capopattuglia avesse informato il Comandante della Tenenza dei fatti il giorno stesso in cui erano avvenuti. L’Amministrazione era venuta a piena conoscenza della vicenda solo il 28 ottobre 2020, data di acquisizione del fascicolo penale a seguito dell’archiviazione. Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha precisato che il riferimento all’avvio “senza ritardo” non prevede un termine perentorio, ma una regola di tempestività ragionevole da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza, considerata la necessità dell’Amministrazione di ponderare la valutazione e quella dell’inquisito di esercitare il diritto di difesa. Il termine inferiore a tre mesi intercorso tra l’acquisizione del fascicolo e la contestazione è stato ritenuto congruo.
Il secondo motivo, concernente l’eccesso di potere per arbitrarietà e imparzialità del Comandante della Tenenza, è stato respinto. Il TAR ha osservato che l’eventuale mancata contestazione in sede penale della circostanza della comunicazione dei fatti non comporta l’accertamento negativo della sua veridicità, tanto più in caso di archiviazione, in assenza di istruttoria dibattimentale. L’onere di provare l’avvenuta informazione gravava sul ricorrente, che non ha fornito alcuna prova documentale.
Il terzo motivo, riguardante la violazione dell’ordine di servizio, è stato disatteso. Lo sconfinamento in altro ambito territoriale, pacifico tra le parti, costituisce di per sé violazione dell’ordine di servizio che aveva ad oggetto il controllo economico del territorio nella circoscrizione della Tenenza. La valutazione dell’Amministrazione circa la gravità della condotta non presenta manifesta irragionevolezza. Quanto alla dedotta esigenza di prevenire il suicidio della moglie del capopattuglia, il Collegio l’ha ritenuta non credibile, poiché il militare, giunto presso l’abitazione, si era prima intrattenuto con i Carabinieri per questioni relative all’autovettura della moglie, sostando in casa solo pochi minuti e solo dopo tale interlocuzione.
Il quarto motivo, relativo al difetto di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, è stato respinto richiamando il principio per cui l’autorità che decide non ha l’obbligo di confutare analiticamente le censure, potendo rappresentare sinteticamente le ragioni dell’infondatezza. Infine, il quinto motivo sull’abnormità della sanzione è stato ritenuto infondato: la scelta sanzionatoria è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità o sproporzione manifesta. La sanzione del rimprovero, intermedia tra il richiamo e la consegna inflitta al capopattuglia, è stata ritenuta proporzionata alla condotta accertata. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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