Clausola espulsiva nulla se non prevista dal Codice dei contratti (TAR Liguria n. 293 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, e va considerata come non apposta, la clausola del bando di gara che prevede l’esclusione del concorrente per la mancata sottoscrizione di tutte le pagine di un allegato, quando tale causa espulsiva non sia stabilita dal Codice dei contratti pubblici. La nullità della clausola comporta l’illegittimità del consequenziale provvedimento di esclusione. La sottoscrizione della sola pagina finale di un documento amministrativo costituisce un’irregolarità sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio, non integrando un’omissione che rende incerta l’identità del concorrente. Il verbale di esclusione, ancorché non formalmente comunicato, è atto immediatamente lesivo e immediatamente impugnabile.
Il Fatto
Il Comune di Sarzana ha indetto una selezione per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima. Il disciplinare di gara prevedeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutte le pagine dello schema di concessione allegato al bando. Un raggruppamento di imprese partecipanti veniva escluso nella seduta pubblica per avere sottoscritto solo la pagina finale dello schema. L’esclusione, comunicata oralmente, è stata successivamente formalizzata in un verbale protocollato e pubblicato. Le società ricorrenti hanno impugnato l’esclusione e la clausola del bando che la prevedeva, chiedendo la riammissione alla procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso prima facie fondato. In via preliminare, ha affermato che il verbale di esclusione costituisce atto immediatamente lesivo, in quanto idoneo a interrompere il procedimento selettivo, ed è quindi immediatamente impugnabile a prescindere dalla sua comunicazione formale.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la clausola espulsiva di cui all’art. 12 del bando è nulla. L’avviso pubblico richiamava espressamente l’applicazione degli artt. 10 e 94 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023, che vietano la previsione di ipotesi di esclusione non stabilite dal Codice. La clausola che commina l’esclusione per la mancata sottoscrizione di tutte le pagine introduce una causa espulsiva non prevista dalla legge, con la conseguenza che deve considerarsi come non apposta e che l’esclusione fondata su di essa è illegittima.
Il Tribunale ha inoltre rilevato la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, anch’esso richiamato dal bando. Tale norma consente alla stazione appaltante di sanare ogni omissione o irregolarità della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica. La sottoscrizione della sola pagina finale dello schema di concessione, essendo un errore formale nella compilazione della documentazione amministrativa, avrebbe ben potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.
Accertata la sussistenza del periculum in mora per la necessità di una celere riammissione al fine della valutazione dell’offerta, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli atti impugnati e disponendo la riammissione con riserva del raggruppamento ricorrente alla procedura selettiva.
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Nota della Redazione
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