Requisiti tecnici cumulativi e onere di appello incidentale sui motivi improcedibili (Cons. Stato n. 4748 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, le caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato non possono essere interpretate in senso cumulativo, sì da pretendere che il bene offerto possieda non solo ciascuna funzione prevista, ma anche ogni possibile combinazione tra esse, quando una simile lettura non trovi base testuale salda e si risolva in una restrizione ingiustificata delle condizioni di accesso alla gara. A fronte della declaratoria di improcedibilità (e non di assorbimento nel merito) dei motivi dedotti in primo grado, la parte appellata ha l’onere di proporre appello incidentale in parte qua contro la sentenza, non potendo limitarsi a reiterare i motivi non scrutinati mediante semplice memoria ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm.. Le censure tecniche sull’offerta, astrattamente idonee a superare la prova di resistenza, non possono essere dichiarate inammissibili senza un previo esame, sia pur sommario, dal quale emerga motivatamente l’assenza di abnormità o di manifesto travisamento.
Il Fatto
È controverso l’esito di una gara aperta indetta nel 2023 dall’ente di supporto tecnico amministrativo regionale per l’acquisizione in service di sistemi analitici destinati alla determinazione della VES. All’esito della valutazione con criterio del miglior rapporto qualità prezzo, risultava aggiudicataria del lotto la società poi controinteressata, seguita dalla ricorrente. Quest’ultima impugnava gli esiti deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicataria e l’erronea attribuzione dei punteggi.
Il TAR Toscana respingeva i primi tre motivi, dichiarava inammissibile il quarto e, per l’effetto, dichiarava improcedibile il ricorso incidentale della controinteressata. La ricorrente appella riproponendo le censure, mentre la controinteressata reitera i motivi incidentali con memoria non notificata ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità della riproposizione dei motivi incidentali e la ritiene fondata. Secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cons. St., sez. III, n. 3604/2015; id., sez. VII, nn. 1498 e 4028/2024), dinanzi a una declaratoria di improcedibilità la parte appellata deve proporre appello incidentale, non bastando la mera memoria.
Nel merito, il primo e il secondo motivo investono la pretesa carenza, nello strumento offerto dall’aggiudicataria, della funzione di risospensione automatica del campione abbinata al caricamento in continuo. Il Collegio osserva che entrambe le funzioni sono pacificamente presenti; ciò che si contesta è la loro combinazione. La tesi di una considerazione cumulativa è respinta: nessuna clausola del capitolato la prevede e un’interpretazione siffatta introdurrebbe una restrizione ingiustificata della platea dei concorrenti.
Il chiarimento della stazione appaltante, correttamente letto dal TAR, si limita a richiedere la funzione anche per i laboratori a bassa produttività, senza estenderla al caricamento in continuo. Il Collegio rileva inoltre che neppure lo strumento dell’appellante possiede la miscelazione automatica per tutte le unità, con ciò confermando l’inammissibilità di un distinguo non previsto dalla lex specialis.
Quanto al quarto motivo, il Collegio ne riconosce la fondatezza sotto il profilo del vizio di motivazione, ma esclude il rinvio ex art. 105 cod. proc. amm.. Richiamando il principio di Cons. Stato, sez. III, n. 6058/2019, ribadisce che le censure tecniche non possono essere dichiarate inammissibili senza un esame sommario. Nel merito, i rilievi sui parametri C, D ed E sono disattesi: le valutazioni della Commissione risultano congrue e non affette da manifesta illogicità.
Le residue contestazioni sui parametri F, G e H diventano irrilevanti, non consentendo di colmare il divario di oltre sei punti. L’appello principale è respinto e i motivi riproposti dalla controinteressata sono dichiarati inammissibili.
Nota della Redazione
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