Divieto di preposizionamento ombrelloni e decadenza dalla concessione demaniale (Cons. Stato n. 1610 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preposizionamento di attrezzature balneari sull’arenile oggetto di concessione, effettuato prima della stipula del noleggio con il cliente, integra occupazione abusiva del demanio marittimo e viola il divieto posto dalla disciplina regionale e dalle prescrizioni del titolo. L’accertata violazione del divieto, reiterata per tre volte, configura l’inadempienza che impone all’amministrazione comunale di dichiarare la decadenza dalla concessione. Il provvedimento di decadenza è atto vincolato, non sindacabile sotto il profilo della proporzionalità quando il presupposto della triplice violazione risulti integrato. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, in difetto di espressa previsione di perentorietà, ha natura ordinatoria o sollecitatoria, e il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto finale. I verbali di accertamento non impugnati fanno fede fino a querela di falso e non possono essere contraddetti nel giudizio di impugnazione del provvedimento presupponente.
Il Fatto
Il Comune di Sabaudia ha dichiarato la decadenza dall’autorizzazione n. 17 del 22 aprile 2009, relativa a un manufatto di facile rimozione adibito a chiosco-ristoro, e da tutti gli atti collegati, compresa l’autorizzazione c.d. “bis” per il noleggio di ombrelloni, sedie e lettini. Il provvedimento si fonda su tre verbali di accertamento — verbale n. 6/2018, verbale n. 22/2021 e verbale n. 10/2022 — che hanno rilevato il montaggio di attrezzature balneari sul pubblico demanio marittimo prima della stipula del noleggio da parte del cliente.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso con sentenza n. 759/2024. La titolare ha proposto appello, deducendo la violazione del termine di conclusione del procedimento, l’inapplicabilità ratione temporis e sostanziale del regolamento regionale n. 19/2016, l’errato richiamo all’art. 1161 cod. nav., il travisamento dei fatti quanto all’orario dei controlli e la violazione del principio di proporzionalità nell’estensione della decadenza all’autorizzazione del chiosco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara di prescindere dalle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità dell’appello, ritenendolo comunque infondato nel merito. Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ribadisce che, in difetto di specifica previsione del termine come perentorio, il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria o sollecitatoria, richiamando il precedente Cons. Stato, Sez. II, n. 9415 del 1° dicembre 2025. Il tempo intercorso risulta peraltro giustificato dalle istanze di accesso documentale formulate dall’appellante.
Quanto ai presupposti, il Collegio conferma che la condotta di preposizionamento degli ombrelloni ha violato l’art. 2 del D.P.G.R. n. 376 del 2002, l’art. 5, comma 8, del regolamento regionale n. 19/2016, le ordinanze balneari comunali e il punto 17 delle prescrizioni dell’autorizzazione. Il richiamo all’art. 1161 cod. nav. è giudicato inconferente, poiché il comportamento accertato costituisce comunque condotta vietata al pari dell’occupazione abusiva di spazi demaniali.
Il Collegio respinge la tesi dell’inapplicabilità temporale del regolamento regionale n. 19/2016: il punto 17 delle prescrizioni già imponeva la rimozione degli ombrelloni a fine giornata e la loro custodia nelle strutture, sicché la previsione regolamentare non contraddice il contenuto della concessione, ma ne rafforza gli strumenti di tutela. Il regolamento n. 11/2009 invocato dall’appellante risulta abrogato dall’art. 21 del regolamento n. 19/2016, salvo gli artt. 8 e 9.
Quanto all’orario dei controlli, il Collegio osserva che i fatti accertati nei verbali non possono essere smentiti, facendo essi fede fino a querela di falso e non essendo stati impugnati. L’adempimento di altri obblighi concessori non controbilancia le condotte vietate. La decadenza, inoltre, colpisce espressamente sia l’autorizzazione del chiosco sia quella collegata al noleggio, con conseguente insussistenza della dedotta violazione del principio di proporzionalità.
L’appello è respinto e la domanda risarcitoria segue la sorte dell’azione impugnatoria. Le spese sono compensate per la complessa articolazione del procedimento amministrativo.
Nota della Redazione
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