Requisiti tecnici “o equivalenti” e insussistenza dell’esclusione automatica (TAR Lazio n. 1131 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti tecnici opera solo quando la lex specialis qualifichi con assoluta certezza tali caratteristiche come minime, espressamente o mediante una descrizione che ne riveli in modo evidente il carattere essenziale. In presenza di un margine di ambiguità prevale l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. La clausola “o equivalente” riferita alla classe del bene priva i requisiti tecnici di essenzialità e preclude la sanzione espulsiva. Il principio di equivalenza funzionale è verificato dalla commissione di gara, che può esprimerlo anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica risulti la rispondenza del prodotto alle prescrizioni. Il giudizio di equivalenza è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o sproporzione.
Il Fatto
La Provincia di Frosinone, quale stazione unica appaltante per conto di un istituto tecnico industriale, indice una procedura aperta articolata in tredici lotti per la fornitura di attrezzature digitali destinate a un campus formativo. Il lotto n. 8 riguarda un laboratorio di robotica, con base d’asta di euro 80.327,86 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, d.lgs. n. 36 del 2023.
La ricorrente, terza classificata, chiede l’annullamento dell’aggiudicazione e l’accertamento del diritto al subentro, deducendo che i prodotti offerti dalle prime due graduate non rispettino le caratteristiche tecniche del robot antropomorfo previste dal progetto-capitolato in materia di ripetibilità e grado di protezione. La stazione appaltante rigetta l’istanza di autotutela e la società propone ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso i verbali di valutazione delle offerte tecniche.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce la struttura della lex specialis: il punto 4.1 del bando impone il rispetto delle caratteristiche minime del progetto a pena di esclusione, nel rispetto del principio di equivalenza. Le specifiche qualificate come minime riguardano il solo robot collaborativo e non richiamano ripetibilità né grado di protezione. Quanto al robot antropomorfo, le specifiche sono indicate senza clausola espulsiva e la classe di riferimento è introdotta con la formula “o equivalente”.
Da qui il primo argomento: l’esclusione per difformità dai requisiti minimi richiede caratteristiche definite come tali in modo certo, perché espressamente qualificate o perché descritte con evidenza del carattere essenziale. In caso di ambiguità prevale l’interpretazione conforme al favor partecipationis e alla tassatività delle cause di esclusione, secondo il richiamo a TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 917 del 2026 e a Cons. Stato, sez. V, n. 5930 del 2026. L’inciso “o equivalente” priva i requisiti di ripetibilità e protezione della caratteristica di essenzialità.
Il secondo motivo è parimenti respinto. Il principio di equivalenza funzionale opera anche in presenza di requisiti minimi obbligatori e consiste nel verificare che il prodotto, pur difettando di alcune caratteristiche, raggiunga il medesimo risultato mediante soluzioni alternative. La valutazione spetta alla commissione e può essere implicita, desumendosi dalla documentazione tecnica, come affermato da TAR Campania, Napoli, sez. IX, n. 2862 del 2026. Nella specie le schede tecniche erano acquisite e l’apprezzamento discrezionale non presenta profili di manifesta irragionevolezza rispetto alle finalità didattiche della fornitura.
Il terzo motivo è respinto in fatto: non consta la stipula del contratto e la violazione del termine dilatorio di stand-still non costituisce autonomo vizio dell’aggiudicazione, rilevando solo ai fini dell’art. 121, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. in concorso con vizi propri.
Il quarto motivo, sulla competenza ad aggiudicare, è infondato. L’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023 e l’art. 62, commi 6 e 9 non impongono l’attribuzione della competenza alla stazione appaltante qualificata, rimettendola alla convenzione tra le parti. La ripartizione pattizia non elude la normativa sulla qualificazione, poiché la proposta di aggiudicazione resta in capo al soggetto qualificato. La convenzione non è stata impugnata con motivi aggiunti e resta inoppugnabile, con conseguente improcedibilità della censura.
Nota della Redazione
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