Annullata estensione automatica AGCOM ai prestatori esteri senza procedura derogatoria (TAR Lazio n. 6281 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, par. 4, della direttiva 2000/31/CE (direttiva e-commerce) consente allo Stato membro di destinazione di adottare misure derogatorie al principio del Paese d’origine solo a condizioni rigorose: la misura deve essere riferita a un determinato servizio, deve essere necessaria per la tutela di interessi fondamentali — inclusa la protezione dei minori — deve essere proporzionata e deve rispettare gli oneri procedurali di cui alla lettera b), ossia la previa interlocuzione con lo Stato membro di origine e la notifica alla Commissione europea. Tali garanzie procedurali costituiscono un presupposto essenziale di legittimità della misura derogatoria e non possono essere rinviate alla fase successiva dell’eventuale procedimento sanzionatorio. L’inerenza della misura a una pluralità di prestatori individuati tramite una lista non ne esclude la natura derogatoria, purché la lista stessa consenta di determinare con precisione i destinatari degli obblighi.
Il Fatto
La società ricorrente, prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro, ha impugnato la comunicazione AGCOM del 31 ottobre 2025 recante la “Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano”, nonché la delibera n. 96/25/CONS dell’8 aprile 2025, recante le modalità tecniche per l’accertamento della maggiore età degli utenti. La ricorrente contestava l’estensione ai prestatori stabiliti in altri Stati membri dell’obbligo di verificare l’età degli utenti, previsto dall’art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023, sostenendo la violazione del principio del Paese d’origine e della libera prestazione dei servizi di cui alla direttiva e-commerce, nonché la pretesa incompatibilità con il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel preliminare esame, ha ritenuto l’eccezione di inammissibilità infondata: la delibera n. 96/25/CONS, pur adottata in data antecedente, non era immediatamente applicabile alla ricorrente, atteso che l’estensione degli obblighi ai prestatori stabiliti in altri Stati membri diveniva operativa solo a seguito della pubblicazione della lista. La lesione della sfera giuridica della ricorrente si è attualizzata solo con l’adozione di tale atto consequenziale, tempestivamente gravato. È stata, invece, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che non aveva concorso all’adozione degli atti impugnati.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo europeo, richiamando l’art. 28, par. 1, del Regolamento (UE) 2022/2065, che impone ai fornitori di piattaforme online accessibili ai minori l’adozione di misure adeguate per la loro protezione, e ha riconosciuto il rilievo costituzionale della tutela dei minori nell’ecosistema digitale. Ha quindi esaminato la portata dell’art. 3 della direttiva 2000/31/CE, che sancisce il principio del Paese di origine, e della sua disciplina derogatoria di cui al paragrafo 4.
Con riferimento al primo profilo di censura, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente secondo cui la misura avrebbe portata generale e astratta, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-376/22, Google Ireland). Ha invece ritenuto che il meccanismo delle liste adottato dall’Autorità, individuando puntualmente i prestatori obbligati, conferisca alla prescrizione natura individualizzata e superi le criticità evidenziate nel parere circostanziato della Commissione europea.
Ha, invece, ritenuto fondato il profilo relativo al mancato rispetto delle condizioni procedurali dell’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva. Il Collegio ha affermato che l’art. 4, comma 2, dell’Allegato A alla delibera, estendendo automaticamente gli obblighi decorsi tre mesi dalla pubblicazione della lista, senza subordinarne l’operatività alla previa interlocuzione con lo Stato membro di origine e alla notifica alla Commissione europea, viola la disciplina comunitaria. Tali garanzie non costituiscono un adempimento documentale successivo, ma presupposto di legittimità della misura derogatoria: il loro rinvio alla fase sanzionatoria svuoterebbe di contenuto precettivo il principio del Paese d’origine e la fiducia reciproca tra Stati membri.
Ha, infine, respinto la doglianza relativa alla violazione del Digital Services Act, qualificando la disciplina nazionale come soluzione transitoria e non pienamente armonizzata, coerente con il diritto eurounitario e dotata di un meccanismo di adeguamento alla normativa europea sopravvenuta. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la delibera è stata annullata in parte qua, previa disapplicazione dell’art. 13-bis citato nella parte in cui prevedeva l’entrata in vigore automatica delle misure, con onere per l’AGCOM di osservare la procedura derogatoria prima di estendere gli obblighi ai prestatori stabiliti in altri Stati membri. Le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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