Prescrizione dell’azione di ottemperanza e riconoscimento del debito da parte della p.a. (C.G.A.R.S. n. 309 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. per la proponibilità dell’azione di esecuzione del giudicato può essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., anche mediante un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato. Il pagamento della sola sorte capitale non integra riconoscimento del debito per gli accessori, salvo che il debitore manifesti, sia pure con formule non sacramentali, la volontà di pagare in acconto o salvo conguaglio rispetto al saldo definitivo. Tale principio non subisce deroga quando il debitore sia una pubblica amministrazione: il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione esige apposita deliberazione o chiara volontà in tal senso.
Il Fatto
Gli appellanti avevano ottenuto due sentenze di condanna del Comune al risarcimento del danno per illegittima occupazione e irreversibile trasformazione di un fondo, in esito a procedura espropriativa non portata a compimento, e al pagamento dell’indennità di occupazione legittima. Ricevuto il pagamento di una somma, hanno proposto azione di ottemperanza per conseguire il residuo, derivante dal corretto conteggio di interessi e rivalutazione sulla sorte capitale.
Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso, ravvisando la prescrizione dell’azione di ottemperanza e condannando i ricorrenti alle spese. Gli appellanti hanno censurato sia il capo sulla prescrizione, invocando l’effetto interruttivo della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio e del conseguente mandato di pagamento, sia la statuizione sulle spese. Il Comune ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., che prevede la prescrizione decennale dell’azione di ottemperanza dal passaggio in giudicato della sentenza, e richiama l’Adunanza plenaria n. 20 del 2024. Questa ha chiarito che il termine concerne la proponibilità dell’azione esecutiva e non il rilievo del decorso del tempo sulle posizioni giuridiche oggetto del giudicato, e può essere interrotto anche con un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato.
La Corte esamina poi la tesi degli appellanti secondo cui la delibera comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio e il mandato di pagamento del 4 maggio 2012 avrebbero interrotto la prescrizione. Sul punto richiama l’Adunanza plenaria n. 13 del 2004: il pagamento della sorte capitale ha solo effetto estintivo del debito e non assume il significato univoco di riconoscimento del debito relativo agli accessori, che può desumersi solo se il debitore indichi, anche con formule non sacramentali, che il pagamento è parziale, in acconto o salvo conguaglio. Il principio vale anche per la pubblica amministrazione, per la quale il riconoscimento richiede apposita deliberazione o chiara volontà.
Nel caso concreto la condizione è insussistente: la delibera non contiene diciture quali acconto o salvo conguaglio, e il mandato di pagamento reca la causale “liquidazione definitiva pagamento”. Le diffide notificate al Comune nel 2019 e nel 2023 sono pertanto ininfluenti, essendo la prescrizione decennale già maturata dal deposito della sentenza di appello.
Quanto alla diffida dell’8 giugno 2011, prodotta solo in appello, la Corte accoglie l’eccezione di inammissibilità e inutilizzabilità ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., che preclude la produzione di nuovi documenti in appello salvo che il collegio li ritenga indispensabili o che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile. Nessuna delle due ipotesi ricorre: l’atto era nella disponibilità degli appellanti e il loro mancato deposito in primo grado non è giustificato. La sua allegazione in appello introduce una nuova prospettazione delle condizioni dell’azione, non consentita in un giudizio di pura esecuzione, estraneo al merito.
Il motivo sulle spese segue la sorte del primo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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