Requisito ATECO e capacità tecnica nel RTI: ammissione senza coincidenza (TAR Lazio n. 47 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di requisito di idoneità professionale di cui all’art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante richiede l’iscrizione al registro delle imprese per un’attività pertinente all’oggetto dell’appalto, anche se non coincidente con esso. La verifica del codice ATECO va condotta in modo globale e sostanziale, secondo il principio del favor partecipationis, con esclusione dei soli operatori privi di affidabilità professionale complessiva. Nei raggruppamenti temporanei di impresa i requisiti di capacità tecnica possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare. Il sindacato del giudice amministrativo sul merito tecnico dell’offerta, e in particolare sul metodo del confronto a coppie, resta limitato ai casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, con onere di allegazione e prova a carico del ricorrente.
Il Fatto
Il Comune di Cassino indice una gara europea a procedura telematica aperta, tramite la stazione unica appaltante, per l’appalto del servizio di gestione di due asili nido comunali, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica). All’esito della valutazione, risulta primo il costituendo RTI tra una mandataria e una mandante, con 72,59 punti, mentre la ricorrente ottiene 71,78 punti, con uno scarto di 0,81 punti. Con la determinazione n. 1271 del 30 maggio 2025 l’ente aggiudica in via definitiva la procedura al raggruppamento primo classificato.
La società seconda in graduatoria impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio, deducendo il difetto del requisito ATECO in capo alla mandataria, il difetto di capacità tecnica della mandante, l’attribuzione contenuta del punteggio per le soluzioni migliorative, la sottostima dei costi della sicurezza e, in via subordinata, l’incompetenza tecnica della commissione. La controinteressata propone ricorso incidentale, contestando a sua volta la mancata esclusione della ricorrente per omessa dichiarazione del CCNL applicato e per inattendibilità dell’offerta economica.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge integralmente il ricorso principale. Quanto al primo motivo, la ricorrente sostiene che la mandataria del raggruppamento aggiudicatario non possieda il codice ATECO prescritto, il 88.91.00 relativo ai servizi di asili nido. Il Tribunale osserva che la società è iscritta al registro delle imprese con il codice 88, che include il sottocodice 88.91, e che nel suo oggetto sociale figura la gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali: il requisito è dunque soddisfatto.
La decisione si fonda su un’interpretazione sostanziale, già affermata dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 427/2023. Il Codice dei contratti pubblici richiede, ai sensi dell’art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, l’iscrizione per un’attività pertinente, anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. La giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, sez. V, n. 529 del 2023 e Cons. Stato, sez. V, n. 8847 del 2024, impone una valutazione globale e complessiva, non atomistica, della coerenza tra certificato camerale e oggetto del contratto, in coerenza con il principio di massima partecipazione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce il difetto di capacità tecnica della mandante, esecutrice al 45% del servizio. Il Tribunale rileva che il disciplinare richiede il possesso del requisito in capo al raggruppamento nel complesso, ferma la necessità che l’esecutore possieda i requisiti per la prestazione assunta. La mandante ha documentato di aver eseguito due servizi analoghi nei dieci anni precedenti, oltre a una certificazione UNI EN ISO 9001 comprensiva della gestione di attività socio-educative. Il motivo è respinto.
Il terzo motivo, relativo al punteggio per le soluzioni migliorative, è ritenuto infondato. Il merito tecnico dell’offerta è espressione di ampia discrezionalità tecnica, censurabile solo per manifesta illogicità o travisamento. In particolare, il metodo del confronto a coppie, secondo l’Ad. Pl. n. 16 del 2022, non impone un parametro ideale assoluto ma una graduazione comparativa, con onere del ricorrente di allegare la radicale inattendibilità tecnica del giudizio. Il quarto motivo, sulla sottostima dei costi della sicurezza, cade di fronte al documento di valutazione dei rischi depositato, che attesta un sistema di prevenzione già operante ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, con formazione finanziata tramite fondi interprofessionali. Anche il quinto motivo, sull’asserita incompetenza della commissione, è generico e privo di allegazione. Dalla reiezione del ricorso principale deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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