Sei scatti stipendiali nel TFS anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Abruzzo n. 631 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, sono computati nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché l’interessato abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di contribuzione utile. Il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano entrambe le anzianità non è perentorio e al suo superamento non consegue alcuna decadenza, poiché la norma non qualifica il termine in tal senso né collega alla sua violazione effetti preclusivi. L’ambiguità della disposizione impedisce di far discendere dal ritardo nella presentazione della domanda di collocamento in quiescenza la perdita del beneficio. Il beneficio spetta al personale in quiescenza delle forze di polizia, con l’onere contributivo previdenziale riferito al solo trattamento di quiescenza, restando l’indennità di buonuscita a carico della fiscalità generale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’Istituto ha respinto l’istanza con provvedimento del 18 marzo 2024, osservando che i relativi oneri ricadono sul bilancio dello Stato e che le indicazioni impartite alle articolazioni territoriali devono essere avallate dai Ministeri vigilanti.
Il ricorrente ha quindi impugnato la missiva di rigetto e il prospetto di liquidazione nella parte in cui non attribuisce i sei scatti, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 16 settembre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la domanda fondata, richiamando la giurisprudenza consolidata del Cons. Stato, sez. II, n. 2831/2023 e n. 2762/2023, che ha riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia l’attribuzione dei sei scatti figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche nell’ipotesi di cessazione a domanda con 55 anni di età e 35 anni di contribuzione utile.
Il percorso argomentativo muove dal dato normativo: il primo comma dell’art. 6-bis attribuisce i sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, al personale che cessa per età, per permanente inabilità o per decesso; il secondo comma estende la disposizione a chi chiede il collocamento in quiescenza alle condizioni anzidette. La posizione del ricorrente è stata ritenuta perfettamente collimante con tale fattispecie.
Il Tribunale ha poi affrontato l’eccezione dell’INPS sul termine del 30 giugno, previsto per la presentazione della domanda. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019, ha osservato che la disposizione non qualifica il termine come perentorio né ricollega al superamento alcuna decadenza: il rinvio alle condizioni allude allo status soggettivo, anagrafico e previdenziale, dell’interessato, non agli oneri procedimentali. L’ambiguità della norma, d’altra parte, non consente di farne derivare conseguenze preclusive.
La sentenza n. 2831/2023 ha inoltre escluso che il rispetto del termine incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti, non ravvisandosi ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi la presenta nelle annualità successive.
Quanto agli accessori, il Collegio ha precisato che sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, richiamando Cass. civ., sez. lav., n. 13624 del 2020. Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione del diritto ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità, e con condanna dell’Istituto alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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