Cassa integrazione: l’onere probatorio del periodo contributivo resta a carico del lavoratore (Corte dei Conti Sez. I App. n. 111 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica, l’appello è ammissibile ai sensi dell’art. 170 c.g.c. quando la parte impugni la sentenza di primo grado deducendo un’applicazione della normativa di riferimento in contrasto con il suo tenore letterale e sistematico, configurandosi in tal caso un asserito errore di diritto. Sul lavoratore che agisce per il riconoscimento dell’accreditamento di contributi figurativi per periodi di Cassa Integrazione Guadagni grava l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ivi inclusa la sussistenza e l’estensione temporale del periodo di integrazione salariale e della relativa contribuzione. Tale onere non può ritenersi assolto sulla base di certificazioni che si limitino a indicare generiche “integrazioni salariali relative ad anni precedenti”, senza consentire di risalire con certezza al periodo di spettanza del trattamento.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di un’azienda, agiva dinanzi alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Sardegna, per ottenere l’accreditamento dei contributi figurativi relativi a un periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, dal 1° febbraio 1978 al 16 gennaio 1981, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione dalla data di decorrenza, sulla base di una dichiarazione della Regione e di certificazioni INPS che indicavano il periodo di frequentazione di un corso per lavoratori in CIG e “integrazione salariale relativa ad anni precedenti”.
L’INPS proponeva appello dinanzi alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti, lamentando la motivazione omessa o apparente e la violazione dell’art. 5 della legge n. 1338/1962, sostenendo che la sentenza avesse riconosciuto un periodo di Cassa integrazione non coperto da contribuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità dell’appello, rilevando che, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Nel caso di specie, l’INPS aveva dedotto un’applicazione della normativa in contrasto con il suo tenore letterale e sistematico, configurandosi un asserito errore di diritto; l’appello è stato pertanto dichiarato ammissibile.
Nel merito, la Corte ha osservato che il Giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento su una documentazione ritenuta non idonea a sostenere compiutamente il versamento dei contributi per l’intero periodo di Cassa integrazione rivendicato. Le due certificazioni (all. 15 e 16), pur contenendo l’indicazione “integrazione salariale relativa ad anni precedenti”, non consentivano di estendere con certezza il periodo di integrazione a ritroso fino al 1° febbraio 1978. La Corte ha evidenziato che l’INPS aveva già valorizzato la contribuzione figurativa per l’intero anno 1980 e per tre settimane del 1981, e che dal 1° febbraio 1981 il lavoratore aveva assunto servizio a tempo indeterminato presso un Comune.
La Corte ha quindi ribadito che, incombendo sull’attore l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, il compendio probatorio versato in atti non permetteva di risalire con certezza a periodi di Cassa integrazione anteriori al 1980. La sentenza impugnata, basandosi su erronei presupposti, è stata conseguentemente annullata, con condanna alle spese della parte appellata.
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Nota della Redazione
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