Conto giudiziale regolare per analiticità delle scritture e utilità delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 405 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso da agenti contabili di un ente regionale può essere dichiarato regolare e gli agenti ammessi a discarico quando il livello di analiticità delle scritture — segnatamente del conto analitico della gestione — consente l’imputazione di ciascun fatto di gestione all’agente che lo ha posto in essere e la verifica dell’ammissibilità delle spese. La circostanza che il subagente abbia operato in via ordinaria, e non saltuariamente, senza redigere un autonomo documento di rendicontazione, non è ostativa all’approvazione del conto ove la specificità delle annotazioni permetta di individuare le rispettive responsabilità. Le spese prive dei caratteri di imprevedibilità, urgenza ed occasionalità, pur non conformi alla disciplina del fondo economale, non precludono l’approvazione quando risultino di prevalente utilità per l’ente e siano state effettuate nel suo interesse.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione delle minute spese di una unità operativa regionale per l’esercizio 2016, reso dagli agenti contabili di un ente regionale in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della Sezione.
Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, rilevava che la gestione appariva sostanzialmente regolare, ma segnalava due profili critici: la mancata compilazione di un autonomo conto giudiziale da parte del subagente, operante in via ordinaria e non saltuaria, e l’effettuazione di spese continuative o programmabili, di regola non ammissibili nel fondo economale. In assenza di ammanchi, i rilievi erano rimessi alla valutazione del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica formale della rendicontazione, composta da quattro prospetti redatti in conformità alla disciplina regionale e corredati dei provvedimenti di approvazione e parifica previsti dall’art. 139 c.g.c. Il conto riporta anticipazioni e pagamenti integralmente quadrati, senza pagamenti in sospeso né operazioni per cassa eccedenti il limite consentito.
Quanto alla mancata predisposizione di un conto separato da parte del subagente, la Corte osserva che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dall’agente contabile principale, ma anche in via ordinaria dal sostituto. Tale circostanza, in astratto, avrebbe imposto la compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, anche ai fini dell’esatta individuazione delle responsabilità. Il rilievo è tuttavia superato dal livello di specificità delle annotazioni contenute nel conto analitico, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, che consente di imputare ogni singolo fatto di gestione all’agente che concretamente lo ha posto in essere. Il subagente, del resto, ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Sul secondo profilo, la Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il ricorso al fondo economale deve essere sorretto dai caratteri di imprevedibilità, urgenza ed occasionalità. Nel caso concreto tali requisiti difettano, trattandosi di utenze, forniture periodiche e manutenzioni programmabili. Il Collegio ritiene però che la prevalente utilità per l’ente che connota le spese non sia ostativa all’approvazione del conto.
La gestione del fondo economale risulta, pertanto, avvenuta in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale. In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi a discarico. Non essendovi statuizione di condanna, la Corte non provvede sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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