Indebita percezione del reddito di cittadinanza e giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 236 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, introdotto dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, costituisce misura fondamentale di politica attiva del lavoro e non provvidenza esclusivamente o prevalentemente assistenziale. Le condizionalità che lo connotano — immediata disponibilità al lavoro, sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l’inclusione sociale, decadenza in caso di inadempimento — ne confermano la finalità di inserimento lavorativo. Ne consegue che il beneficiario non è mero destinatario di risorse pubbliche, ma soggetto funzionalmente inserito in un programma pubblicistico, avvinto all’amministrazione erogante da un rapporto di servizio. La sua indebita percezione radica pertanto la giurisdizione della Corte dei conti, prescindendo dal trasferimento di funzioni autoritative e da obblighi di rendicontazione finale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania ha contestato al beneficiario di aver percepito il reddito di cittadinanza dal giugno 2020 al novembre 2021, pur disponendo di un patrimonio mobiliare superiore alla soglia prevista dalla legge. Dalla comunicazione di notizia di reato della Guardia di finanza risultava che l’interessato, nel periodo 2017-2021, aveva effettuato plurime rimesse di denaro mediante money transfer, per complessivi euro 48.158,54, di cui euro 10.077,48 riferiti al 2018, anno di riferimento per l’accesso al beneficio. La Procura ha chiesto la restituzione delle quote percepite, per un totale di euro 13.749,80.
La Sezione giurisdizionale regionale, con la sentenza n. 496/2024, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, qualificando il reddito di cittadinanza come mero sussidio e negando la configurabilità di un rapporto di servizio. La Procura regionale ha proposto appello, invocando la continuità con il diverso orientamento della Sezione seconda centrale d’appello e chiedendo la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. L’appellato ha resistito, eccependo la carenza dei requisiti del rapporto di servizio e, nel merito, l’esistenza di un piano di rateizzazione concordato con l’INPS.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha dato continuità all’orientamento già espresso in materia con la sentenza n. 468/2022 e con le più recenti pronunce n. 83/2025, n. 106/2025, n. 117/2025, n. 135/2025, n. 158/2025, n. 199/2025 e n. 203/2025. Il Collegio ha richiamato integralmente tale percorso argomentativo anche ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c.
Il fulcro della decisione risiede nella qualificazione della misura. L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 4/2019 definisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro. L’art. 4 subordina il beneficio a precise condizionalità: immediata disponibilità al lavoro, obbligo di accettare le offerte congrue, adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento. L’art. 7, comma 5 prevede la decadenza in caso di mancata sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l’inclusione sociale. Tali elementi, secondo la Corte, escludono la riconducibilità dell’istituto a una prestazione di natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale.
La Sezione ha poi valorizzato la giurisprudenza costituzionale. Le sentenze n. 122/2020, n. 126/2021 e n. 137/2021 hanno chiarito che il reddito di cittadinanza non può essere equiparato all’assegno sociale né ad altre provvidenze fondate sul solo stato di bisogno; la sentenza n. 169/2023 ha ribadito che la misura persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. Il Collegio ha altresì richiamato la sentenza n. 31/2025, secondo cui gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi, essendo il beneficio economico inscindibile da una componente di inclusione attiva.
Quanto al rapporto di servizio, la Corte ha ribadito che esso va inteso in senso lato e prescinde dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato, nonché da obblighi di rendicontazione finale. Decisivo è il mancato perseguimento degli scopi voluti dalla legge. Sul punto il Collegio ha richiamato Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n. 5228 e Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n. 9659: l’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il privato è chiamato a concorrere alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento.
Neppure l’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 3, comma 4, del d.l. n. 4/2019 è stata ritenuta decisiva. La Corte ha osservato che l’esenzione non muta la natura del beneficio, potendo costituire misura strumentale alla migliore realizzazione di un interesse pubblico. Irrilevante è anche l’eventuale mancata attuazione concreta dell’obiettivo occupazionale, dovendosi guardare alla formulazione letterale e all’intenzione del legislatore. L’appello è stato quindi accolto, con affermazione della giurisdizione contabile e rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), e comma 2, c.g.c.
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Nota della Redazione
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