Contributi agricoli con fatture false: danno erariale integrale e prescrizione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 64 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La percezione di contributi pubblici a fronte di fatture attestanti prestazioni inesistenti integra danno erariale per l’intero importo erogato, anche quando l’iniziativa finanziata sia stata comunque realizzata, poiché il contributo presuppone la realtà ed effettività del costo cui si riferisce e la falsa rendicontazione ne travolge l’intera giustificazione causale. Nel giudizio di responsabilità amministrativa non operano i canoni probatori penalistici, ma la regola del più probabile che non, con pieno ingresso di prove atipiche, presunzioni semplici e del principio di vicinanza della prova, che addossa al percettore l’onere di dimostrare l’an e il quomodo della spesa. L’occultamento doloso, quale quid pluris rispetto alla condotta illecita, differisce la decorrenza della prescrizione alla scoperta del danno, non rilevando il fallimento dell’impresa appaltatrice né l’apertura del procedimento penale quando non sia individuato il ruolo dei soggetti alla giurisdizione contabile.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società agricola, la sua legale rappresentante e un altro socio, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 105.791,95, oltre accessori, per l’illecita percezione di contributi pubblici erogati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 121. Secondo la prospettazione attorea, il finanziamento era stato ottenuto mediante produzione di sette fatture, corredate da dichiarazioni liberatorie e pagamenti tracciati, riferite a lavori e forniture in realtà inesistenti, essendo l’impresa appaltatrice priva di strutture operative, personale e mezzi.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 209 del 25.10.2022, rigettava le eccezioni di prescrizione e di nullità dell’atto di citazione e, nel merito, accoglieva la domanda, qualificando la condotta come dolosa e condannando i convenuti in solido. Proponevano appello i soccombenti con quattro motivi, contestando la prescrizione, la nullità della citazione, la valutazione delle prove e l’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello esamina per prima la prescrizione, alla luce dell’art. 1, c. 2, legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, applicabile ai giudizi pendenti. Il nuovo testo àncora il termine quinquennale al fatto dannoso, indipendentemente dalla conoscenza del danno, salvo che ricorra l’occultamento doloso, realizzato con condotta attiva o per violazione di obblighi di comunicazione, dal quale decorre la prescrizione dalla scoperta. La Corte conferma il criterio della conoscibilità oggettiva, elaborato sul disposto dell’art. 2935 c.c., e ne distingue l’eccezione.
Quanto al caso concreto, la condotta lesiva non si è esaurita nella percezione indebita, ma si è accompagnata a un complesso meccanismo di retrocessione delle somme all’appaltante e all’emissione di documenti con causali false, attività tutte dirette a celare il nocumento. Sussiste dunque il quid pluris richiesto dalla giurisprudenza per l’occultamento doloso, la cui scoperta si colloca nella comunicazione della notizia di reato da parte della Guardia di finanza. Irrilevanti, in senso contrario, il fallimento dell’appaltante e l’apertura del procedimento penale, perché non è provato che in quelle sedi fosse già individuato il ruolo dei soggetti alla giurisdizione contabile.
Il secondo motivo è respinto sul rilievo che la disciplina delle nullità della citazione è dettata dagli art. 86 e 87 c.g.c., non dalle norme del codice di procedura civile, non direttamente applicabili. Il rinvio per relationem alle informative di polizia giudiziaria non vizia l’atto quando risultino individuati petitum e causa petendi, tanto più che l’ampiezza delle difese svolte dimostra che i convenuti sono stati posti in grado di esercitare pienamente il contraddittorio.
Sul terzo motivo la Corte ribadisce che nel giudizio erariale non trovano ingresso analogico i principi processual-penalistici, vigendo la regola del più probabile che non in luogo di quella dell’oltre il ragionevole dubbio. Ammette pertanto prove atipiche e presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., gravi, precise e concordanti, nonché il principio di vicinanza della prova, in forza del quale grava sul percettore di contributi con vincolo di scopo l’onere di provare non solo l’an ma anche il quomodo della spesa. Nel caso, l’assenza di contratto di appalto, la genericità delle fatture, l’inidoneità strutturale dell’appaltante e l’ingiustificato versamento di euro 13.400,00 in favore di un socio compongono un quadro indiziario univoco.
Quanto all’elemento soggettivo, la produzione di documentazione non veritiera e la consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento connotano di dolo la condotta, con conseguente decadenza dall’intero contributo, ivi compresa la quota relativa al macchinario acquistato, e preclusione del potere riduttivo. La pronuncia penale assolutoria ex art. 530, c. 2, c.p.p. non è dirimente, non escludendo l’illiceità contabile per il medesimo fatto. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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