Pensione privilegiata e nesso di servizio: lo stress ordinario non è causa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 326 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata richiede che le infermità o le lesioni siano dipendenti da fatti di servizio quali causa o concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. L’attività di polizia è potenzialmente idonea a produrre stress, ma tale evenienza rientra nella normalità del servizio e di per sé non provoca infermità: solo eventi particolari, che eccedono la quotidiana ordinarietà del servizio e ne abbiano inciso sull’integrità psicofisica, ove adeguatamente documentati, possono fondare la causa di servizio. La generica allegazione dello stress, non supportata da idonea dimostrazione di un nesso eziologico con l’attività lavorativa, non consente di ritenere provata la concausa dell’infermità psichiatrica e di quella cardiovascolare.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, aveva prestato servizio presso una questura fino al 1996 e poi, dal gennaio 1997 fino al pensionamento, presso una sezione di Polizia Ferroviaria, svolgendo mansioni operative con turnazione continuativa. Cessato dal servizio nel novembre 2017 per invalidità derivante da malattia, presentava domanda di pensione privilegiata.
Il C.V.C.S. aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio la sola gastroduodenite cronica, escludendo invece la dipendenza del disturbo ansioso-depressivo, dell’ipertensione arteriosa con secondarietà cardiaca e degli esiti del trauma del rachide cervicale. Su tale parere l’INPS aveva emanato il provvedimento impugnato. Il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’interdipendenza tra le patologie e il riconoscimento del trattamento privilegiato di Tab. A, Ctg. 6^, in luogo di quello di Tab. A, Ctg. 8^, già in godimento.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la disciplina dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante, nonché gli artt. 167 e 169 del medesimo d.P.R. in tema di liquidazione e di termini della domanda. Precisata la distinzione tra accertamento della causa di servizio ed equo indennizzo, la Corte ha demandato l’indagine al Collegio medico legale, condividendone integralmente le conclusioni in ragione della correttezza metodologica e del supporto medico-scientifico.
Il Collegio ha confermato la dipendenza da causa di servizio della sublussazione acromion-claveare sinistra, quale conseguenza diretta della colluttazione avvenuta per servizio nel maggio 2015. Ha invece escluso sia l’interdipendenza sia la dipendenza da causa di servizio del disturbo ansioso-depressivo e dell’ipertensione, insorti a più di un anno di distanza dal trauma.
Determinante è la circostanza che il trauma del rachide cervicale compare per la prima volta in una certificazione successiva all’infortunio, mentre i referti coevi documentano soltanto la patologia della spalla. Quanto ai profili psichici e cardiovascolari, le prime certificazioni risalgono al 2016 e al 2017, mentre l’evento segnalato dalla parte è del 2011, sicché difetta alcuna efficienza causale.
La Corte afferma il criterio dell’ordinarietà del servizio: le mansioni descritte rientrano nei normali compiti di istituto della Polizia Ferroviaria e non presentano un impatto tale da determinare le patologie. Gli eventi stressogeni allegati sono stati valutati come rientranti nell’ordinaria quotidianità, senza i caratteri dell’eccezionalità.
Il ricorso è pertanto respinto per difetto di interdipendenza tra le patologie, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni medico-legali. La Corte ha infine disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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