Conto giudiziale irregolare senza ammanco per difetti di tenuta scritture (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 165 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non contenga tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996, e che sia formato con scritture contabili tenute in violazione degli obblighi di legge, è irregolare. Ai sensi dell’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924, l’agente contabile non può essere discaricato quando abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nel ricevimento del danaro. La mancanza di alcune ricevute di riscossione non rende irregolare la gestione se l’amministrazione attesta che esse non sono riferibili ad alcun conto giudiziale. Il disallineamento tra riscossioni iscritte e totale delle ricevute non determina ammanco quando l’importo riscosso risulti inferiore a quello effettivamente versato in tesoreria.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2016 reso da un agente contabile di un Comune, addetto alla riscossione dei proventi per diritti di segreteria. Il conto derivava dalla separata iscrizione a ruolo di gestioni disomogenee già ricomprese in un originario conto giudiziale. Con sentenza di questa Sezione si era disposta la separata iscrizione a ruolo, per ricostruire le singole gestioni.
Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto che il conto fosse dichiarato irregolare sotto il profilo formale, per la non corretta tenuta delle scritture contabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscossione. L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni sugli estremi della riscossione indicano solo gli importi e non i numeri delle ricevute; la sezione sui versamenti in tesoreria riporta solo i numeri delle reversali, senza le date delle quietanze e i singoli importi.
La Corte richiama l’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture e nel ricevimento del danaro, e l’art. 19 del regolamento sul servizio economale, che impone la costante tenuta dei registri. Risultano disattesi gli obblighi di tenuta contabile: manca il giornale di cassa e vi è difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute. L’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità onera l’agente dell’aggiornamento dei registri numerati e vidimati.
Quanto alle ricevute mancanti, l’amministrazione ha attestato che esse non possono essere associate ad alcun conto giudiziale. Sotto questo profilo, dunque, la gestione non può dirsi irregolare.
Il collegio rileva una discrepanza di € 36,00 tra le riscossioni iscritte nel conto e il totale delle ricevute, ma esclude l’ammanco, poiché l’importo riscosso è inferiore a quello versato in tesoreria e i versamenti corrispondono alle somme iscritte. Il conto è pertanto dichiarato irregolare senza ammanco. Sull’ulteriore domanda del p.m. di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ex art. 21 r.d. n. 1214/1934, la Corte osserva che tutte le sentenze in materia di conti giudiziali sono comunicate all’amministrazione, parte necessaria del giudizio.
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Nota della Redazione
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