Revoca della sospensione condizionale nel giudizio di rinvio per ufficio (Cass. pen. Sez. 1 n. 10769 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 665, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere che, in caso di annullamento con rinvio, sia competente a provvedere in sede esecutiva il giudice di rinvio, si riferisce all’ufficio giudiziario nel suo complesso, non al giudice persona fisica né alla sezione che ha emesso la pronuncia di cognizione, né a quella diversa cui gli atti siano stati trasmessi per il nuovo giudizio ex art. 627 cod. proc. pen. La ripartizione degli affari tra le sezioni del medesimo ufficio costituisce questione di natura tabellare interna, che non incide sulla capacità né sulla competenza del giudice che procede. Ne consegue che la revoca della sospensione condizionale della pena può essere validamente disposta dal giudice dell’esecuzione appartenente a una sezione diversa da quella indicata come giudice di rinvio.

Il Fatto

Con ordinanza del 28 ottobre 2025, la seconda sezione della Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con precedenti sentenze irrevocabili, in ragione della sopravvenuta condanna definitiva per delitti commessi a partire dal 2015.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale. Il difensore ha sostenuto che la sentenza divenuta definitiva era stata annullata con rinvio in relazione alla posizione di alcuni coimputati a favore della terza sezione della medesima Corte territoriale. Secondo la tesi del ricorrente, la competenza a valutare l’istanza di revoca spettava, ai sensi dell’art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., al giudice di rinvio, individuato nella terza sezione, e non alla seconda.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato la prospettazione del ricorrente, qualificando il ricorso come manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 665, comma 3, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che l’espressione “giudice di rinvio” afferisce all’ufficio giudiziario, non al singolo magistrato o alla sezione interna che ha emesso la pronuncia di cognizione.

Il riferimento alla sezione diversa da quella che ha deciso in sede di merito, a cui gli atti siano stati trasmessi per lo svolgimento del nuovo giudizio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., non modifica la regola di competenza. La suddivisione degli affari tra le sezioni dello stesso ufficio costituisce, infatti, una questione tabellare interna, priva di effetti sulla capacità e sulla competenza del giudice che procede.

La Corte ha richiamato il precedente di legittimità secondo cui la ripartizione tabellare non è idonea a radicare una competenza funzionale in capo a una specifica sezione, con la conseguenza che la revoca della sospensione condizionale può essere disposta dalla sezione che, pur non essendo quella del giudice di rinvio, appartiene al medesimo ufficio giudiziario.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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