Contestazione in fatto dell’aggravante delle persone riunite valida ex art. 628 c.p. (Cass. pen. Sez. 2 n. 12015 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, purché il capo d’imputazione riporti gli elementi costitutivi della fattispecie, così da garantire la puntuale comprensione dell’accusa e l’esercizio del diritto di difesa. In particolare, l’aggravante delle più persone riunite, di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., deve ritenersi legittimamente contestata quando la rubrica, pur senza menzionare la norma, descriva la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento della realizzazione della condotta violenta. L’omessa indicazione formale della norma non determina, pertanto, alcuna nullità, né preclude al giudice di ritenere la circostanza in sentenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 26 giugno 2025, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, dichiarava due imputati responsabili del delitto di rapina impropria in concorso (artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen.). Gli stessi, dopo essersi impossessati di confezioni di generi alimentari all’interno di un supermercato, avevano oltrepassato la cassa e aggredito due dipendenti che tentavano di bloccarne la fuga.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo un unico motivo di impugnazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, il Procuratore Generale lamentava la violazione di legge per l’erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto il Tribunale non aveva considerato la circostanza aggravante delle persone riunite, pur emergente dalla dinamica dei fatti. Secondo il ricorrente, la mancata applicazione dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. aveva altresì comportato un’erronea applicazione dei criteri di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., con conseguente errore nella determinazione della pena.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata con rinvio. Nell’accogliere la tesi del ricorrente, gli Ermellini hanno richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24906 del 2019 (Sorge), secondo cui l’ammissibilità della contestazione in fatto delle aggravanti va verificata in relazione alla natura degli elementi costitutivi delle singole fattispecie.
Per le circostanze che si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, come quella delle persone riunite, la descrizione in rubrica della simultanea presenza degli agenti nel luogo e al momento del reato è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravante in tutti i suoi elementi. Non è, quindi, necessaria la specifica indicazione della norma, essendo sufficiente la precisa enunciazione “in fatto” della circostanza, così da garantire all’imputato la piena cognizione dell’accusa.
Nel caso di specie, tanto il riferimento all’art. 110 cod. pen. quanto la descrizione della condotta, con l’aggressione dei due dipendenti da parte dei due concorrenti, avevano inequivocabilmente contestato l’aggravante in fatto. Di conseguenza, dall’erronea qualificazione operata dal Tribunale era derivata anche l’erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 69 cod. pen. per il bilanciamento tra circostanze, inficiando il trattamento sanzionatorio finale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.