Termine a comparire in appello e notifica al difensore revocato (Cass. pen. Sez. II n. 39402 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato. Essa deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. La notifica del decreto di citazione eseguita al difensore di fiducia revocato, dopo che sia stata comunicata la nomina del nuovo difensore, non è idonea a garantire il rispetto del termine e determina la nullità della citazione. L’eccezione proposta dal nuovo difensore è tempestiva e impone l’annullamento della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva escluso un’aggravante e rideterminato la pena, confermando la condanna per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, per essere stata eseguita al difensore di primo grado anziché a quello nuovo, e la violazione del diritto di difesa conseguente all’impossibilità di predisporre motivi aggiunti.

Il ricorrente ha evidenziato che il decreto di citazione, pur emesso in data anteriore, era stato notificato solo dopo la revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo, con un preavviso inferiore ai quaranta giorni. La Corte territoriale aveva respinto l’eccezione, ritenendo la notifica correttamente indirizzata al difensore di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha anzitutto confermato la possibilità di accedere direttamente all’incarto processuale in presenza del vizio processuale denunciato, richiamando le Sezioni Unite n. 42792 del 2001. Dall’esame degli atti è emerso che la nomina del nuovo difensore, con contestuale revoca del precedente, era stata comunicata alla cancelleria prima della notifica del decreto di citazione per l’udienza di appello.

La notifica era stata invece eseguita al difensore revocato in data successiva alla nomina del nuovo. Il nuovo difensore, ricevuta tardivamente la notifica del decreto di fissazione, aveva eccepito per iscritto il mancato rispetto del termine di quaranta giorni e chiesto la fissazione di una nuova udienza. La Corte di appello, tuttavia, aveva disposto rinvii che non rispettavano il termine di rito.

Il Collegio ha quindi censurato l’errore della Corte territoriale, che aveva rigettato l’eccezione sul presupposto che il difensore di fiducia fosse altro rispetto a quello nuovo, senza considerare la data di notifica del decreto e la data, anteriore, della nomina. Il decreto, emesso in data risalente, era stato notificato solo dopo l’intervenuta revoca, cosicché il termine non risultava rispettato.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni nel giudizio di appello integra nullità di ordine generale, deducibile entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. VI n. 28408 del 2022; Sez. V n. 32910 del 2023; Sez. III n. 46179 del 2021). L’eccezione del difensore è stata pertanto giudicata tempestiva.

Ne è conseguita la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata per violazione dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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