Diniego di oblazione non sindacabile se motivato sulla gravità (Cass. pen. Sez. 7 n. 9407 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della oblazione facoltativa di cui all’art. 162 cod. pen. è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere esercitata alla luce della diversa e più lieve qualificazione giuridica del fatto, ove questa sia stata operata. Tale valutazione, se sorretta da motivazione logica e completa, non è censurabile in sede di legittimità, che non può sostituire una propria diversa opinione a quella del giudice del merito. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, miri ad ottenere una diversa ponderazione degli stessi elementi già valutati, in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., proponeva appello avverso la sentenza, dolendosi del rigetto della richiesta di rimessione in termini per presentare istanza di oblazione, conseguente alla riqualificazione del reato in contravvenzione operata dal giudice di prime cure. La Corte di appello confermava la condanna, negando l’ammissione all’istituto in ragione della gravità della condotta, caratterizzata dalla reiterazione di atti petulanti culminati in minacce di morte. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’illogicità e la contraddittorietà del diniego, ritenuto in contrasto con la valutazione di minore gravità espressa dal giudice di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata aveva ampiamente motivato il diniego dell’oblazione facoltativa, valorizzando la gravità della condotta, desunta dalla reiterazione e varietà delle condotte petulanti, culminate anche in minacce di morte. Ha quindi precisato che tale valutazione non è in contrasto con la riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave di quella originariamente contestata, atteso che la gravità deve essere apprezzata proprio alla luce della diversa qualificazione giuridica operata. La valutazione di minore gravità effettuata in primo grado era, invece, riferita alla fattispecie più grave, sicché alcuna contraddizione poteva ravvisarsi.
La Corte ha altresì evidenziato che il ricorso, nella sostanza, mirava a sollecitare una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a fondamento della decisione impugnata, senza confrontarsi con la relativa motivazione. Ha rammentato, sul punto, che l’ammissione all’oblazione facoltativa è subordinata a una decisione discrezionale del giudice, non censurabile in sede di legittimità se logicamente motivata, richiamando i propri precedenti in materia (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 4, n. 5811 del 01/12/2004).
Ha infine ricordato che il giudice di legittimità è competente solo a esaminare la correttezza del provvedimento impugnato, senza poter sostituire ad esso una propria, diversa opinione, in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.