Peculato per ritardato versamento proventi lotto e prova interversione possesso (Cass. pen. Sez. VI n. 10852 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di peculato per ritardato versamento, da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell’amministrazione dei Monopoli di Stato è configurabile quando la condotta omissiva si protragga oltre la scadenza del termine ultimo indicato nell’intimazione che l’amministrazione è tenuta a inviare sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione. È altresì necessaria la prova dell’interversione del titolo del possesso, evincibile dal protrarsi della sottrazione della res alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e tale da denotare in modo inequivoco l’atteggiamento appropriativo dell’agente. La interversio possessionis non può desumersi da una mera violazione di una regola formale o da una irregolarità contabile, dovendo la condotta essere probatoriamente “colorata” da elementi fattuali che diano certezza della volontà dell’interessato di comportarsi rispetto a quei beni come dominus. L’art. 8 della legge n. 85 del 1990 non è norma speciale rispetto all’art. 314 cod. pen., poiché il reato minore è integrato dalla sola condotta omissiva di chi non rispetta il termine, mentre il peculato esige un “di più”, costituito dall’appropriazione.

Il Fatto

La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di peculato continuato, commesso tra aprile e maggio 2012. All’imputato si contestava di essersi appropriato di una somma complessiva di circa 41.000 euro, omettendo in più occasioni, nella qualità di incaricato di pubblico servizio e concessionario di una ricevitoria del lotto, di versare i proventi estrazionali all’amministrazione dei Monopoli di Stato.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione del principio di specialità tra la fattispecie codicistica e quella prevista dall’art. 8 legge n. 85 del 1990; la mancata dimostrazione della interversione del possesso, con richiamo a un precedente di legittimità favorevole alla tesi difensiva; l’illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’integrale restituzione della somma.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i primi due motivi sono manifestamente infondati e, al tempo stesso, aspecifici rispetto alla fattispecie concreta. La Corte di appello aveva ritenuto provata l’appropriazione del denaro non versato sulla base del considerevole lasso temporale intercorso tra la data prevista per il versamento e quella della restituzione, avvenuta solo dopo quasi due anni dalla revoca della concessione, e delle inverosimili giustificazioni addotte in sede di interrogatorio.

I giudici di legittimità hanno richiamato il principio già affermato dalla stessa sezione, secondo cui il peculato per ritardato versamento del concessionario è configurabile quando la condotta omissiva si protragga oltre il termine ultimo indicato nell’intimazione inviata dall’amministrazione sotto comminatoria di decadenza, sempreché sia raggiunta la prova della interversione del titolo del possesso. Tale prova si desume dal protrarsi della sottrazione della res alla disponibilità dell’ente per un periodo tale da denotare inequivocamente l’atteggiamento appropriativo dell’agente.

La Corte ha precisato che la interversione non può considerarsi provata su una mera violazione di una regola formale o su una irregolarità contabile, dovendo emergere da elementi fattuali che attestino la volontà di comportarsi rispetto ai beni come dominus. Nel caso esaminato la condotta risultava “colorata” da simili elementi, così che le questioni sul principio di specialità e sulla mancata ricezione degli atti dell’amministrazione divenivano irrilevanti.

Quanto al rapporto con la disciplina speciale, la Corte ha rammentato di avere già escluso che l’art. 8 legge n. 85 del 1990 sia norma speciale rispetto all’art. 314 cod. pen., poiché il reato previsto dalla legge extra codicem è integrato dalla mera condotta omissiva di chi non rispetta il termine, mentre il più grave delitto di peculato richiede l’appropriazione del denaro da parte del pubblico agente.

Anche il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. L’illogicità della motivazione va valutata all’interno del ragionamento della sentenza impugnata e non in relazione a quello del primo giudice. Il primo giudice aveva riconosciuto l’attenuante del pagamento del debito erariale senza qualificarla come segno di resipiscenza, e la stessa circostanza non poteva valere anche per le attenuanti generiche, rispetto alle quali la Corte di appello ha ritenuto ostativa la gravità del fatto in relazione alla somma sottratta. Seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *