Residenza decennale ininterrotta e cittadinanza: l’annullamento per difetto istruttorio (TAR Lazio n. 14604 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cittadinanza italiana per residenza legale decennale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992, il requisito della residenza deve avere carattere di continuità, essere ininterrotto ed attuale al momento della presentazione dell’istanza. Il provvedimento di diniego che si fondi sulla carenza di tale requisito deve essere sostenuto da un’adeguata istruttoria, la quale non può ignorare la documentazione prodotta dall’istante. In particolare, il certificato storico di residenza rilasciato dal comune, dal quale risulti la residenza ininterrotta e l’assenza di provvedimenti di cancellazione anagrafica, smentisce per tabulas l’esistenza della causa ostativa, rendendo illegittimo il rigetto per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Una cittadina straniera presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992 (residenza legale decennale). L’Amministrazione, dopo un preavviso di rigetto, comunicava il diniego, ritenendo non sussistente il requisito della residenza legale decennale, in quanto l’istante risultava aver adempiuto agli obblighi di soggiorno solo da una data successiva a quella indicata in domanda. Avverso tale decreto, la ricorrente proponeva ricorso al TAR, deducendo che il certificato storico di residenza prodotto attestava invece la residenza ininterrotta nel comune fin da epoca antecedente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente durante il giudizio. In particolare, il Collegio ha valorizzato il certificato storico di residenza rilasciato dal comune di residenza, il quale attestava due circostanze decisive: la residenza ininterrotta dell’istante nel comune dalla data indicata e la presenza di rinnovi del permesso di soggiorno, nonché, soprattutto, l’assenza di provvedimenti di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente.

La ricostruzione del Tribunale evidenzia come l’indicata causa ostativa, relativa alla presunta mancata residenza legale decennale, risulti smentita per tabulas dalla stessa documentazione in possesso dell’Amministrazione. Tale circostanza dimostra un evidente difetto di istruttoria, in quanto l’atto impugnato non ha considerato elementi fattuali decisivi ai fini della decisione.

Pertanto, il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento e l’obbligo per il Ministero dell’Interno di riesaminare la domanda, senza poter tenere conto della causa ostativa ritenuta insussistente, salvo che la stessa, se riproposta, non sia suffragata da idonea documentazione. La decisione non entra nel merito dell’eventuale diritto alla cittadinanza, ma si limita a censurare il vizio procedimentale, ribadendo l’onere dell’Amministrazione di motivare adeguatamente i propri provvedimenti sulla base di un’istruttoria completa e approfondita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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