Silenzio-inadempimento in materia di trasferimenti universitari e valutazione in sede cautelare (TAR Basilicata n. 129 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, l’ordinanza con la quale è stata già rigettata la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato — sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti — esaurisce la delibazione propria della fase cautelare. Ne consegue che il tribunale amministrativo dichiara il non luogo a provvedere in sede cautelare, non residuando ulteriori profili da esaminare, senza necessità di rinnovare la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di trasferimento universitario e il successivo provvedimento espresso di rigetto non impongono una nuova decisione cautelare se la precedente ordinanza ha già compiutamente delibato le domande proposte.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa universitaria, aveva presentato in data 9 agosto 2025 un’istanza all’Università degli Studi di appartenenza al fine di ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni di salute e familiari, ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938. La ricorrente aveva inoltre chiesto la declaratoria dell’obbligo dell’Ateneo di provvedere alla valutazione dell’istanza ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione.
Avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 31 cod. proc. amm. Con successivo atto di motivi aggiunti, aveva impugnato la nota prot. n. 2025-UNPZCLE-0017848 del 18 settembre 2025, con la quale il Rettore dell’Ateneo aveva rigettato l’istanza di trasferimento. Unitamente ai predetti atti, la ricorrente aveva spiegato domanda cautelare incidentale, richiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto.
La Motivazione della Corte
Nel giudizio cautelare, il Tribunale amministrativo ha richiamato la propria ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, con la quale si era già provveduto al rigetto delle istanze cautelari spiegate sia con il ricorso introduttivo sia con l’atto di motivi aggiunti.
La circostanza che sulle medesime domande cautelari fosse già intervenuta una pronuncia di rigetto ha condotto il Collegio a ritenere che, allo stato degli atti, non residuassero ulteriori profili da delibare in sede cautelare.
In applicazione dell’art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto dichiarato il non luogo a ulteriormente provvedere in sede cautelare, non essendo necessaria una rinnovata valutazione delle condizioni di ammissibilità e fondatezza della domanda di sospensione.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione tra le parti, considerata la peculiarità e la complessità della controversia inerente ai trasferimenti universitari per gravi motivi di salute, disciplinati dall’art. 9 del r.d. n. 1269/1938.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, trattandosi di vicenda afferente a patologie e gravi ragioni di salute.
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Nota della Redazione
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