Esclusione dalle procedure di stabilizzazione e requisiti di accesso al pubblico impiego (TAR Puglia n. 30 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 presuppone l’esistenza attuale di un rapporto di lavoro flessibile, sicché è privo di legittimazione ad agire il soggetto il cui rapporto sia cessato prima dell’indizione della procedura. Il requisito di non aver riportato condanne penali incompatibili con il pubblico impiego, previsto dalla lex specialis, costituisce clausola immediatamente lesiva la cui legittimità deve essere censurata con l’impugnazione del bando, non potendo essere aggredita indirettamente attraverso il provvedimento di esclusione che ne costituisce mera esecuzione. L’abrogazione del requisito della buona condotta ad opera della legge n. 732/1984 non preclude all’Amministrazione di prevedere, in sede di bando, specifici requisiti di moralità, essendo la valutazione di compatibilità delle condanne rimessa alla sua discrezionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Agenzia dal 2011 al 2017 tramite contratti a tempo determinato, veniva escluso dalla procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di 110 unità di personale indetta ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. Il provvedimento di esclusione, comunicato il 25 maggio 2021, richiamava la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1980/2020, che aveva già respinto un precedente ricorso dell’interessato. Il ricorrente, che aveva dichiarato in domanda di aver riportato condanne penali per reati risalenti a circa vent’anni prima, impugnava l’esclusione deducendone la natura discriminatoria, la violazione della normativa sugli accessi al pubblico impiego e il difetto di istruttoria e motivazione, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, rilevando che alla data di indizione della procedura il rapporto di lavoro del ricorrente era cessato il 30 giugno 2017, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 4277/2020. La stabilizzazione presuppone un rapporto di lavoro flessibile in essere, requisito assente nella specie.
Ulteriore profilo di inammissibilità è stato individuato nell’omessa impugnazione del bando di concorso. La clausola che richiedeva il requisito di non aver riportato condanne penali incompatibili era immediatamente lesiva e, non essendo stata contestata, la sua legittimità doveva presumersi integra, con conseguente preclusione di una censura indiretta del provvedimento di esclusione. Il Collegio ha inoltre rilevato la violazione dell’art. 40 c.p.a. per l’omessa indicazione specifica e rubricata dei motivi.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la valutazione di compatibilità delle condanne penali rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. Il ricorrente aveva riportato condanne definitive per reati gravi e reiterati, valutati incompatibili con lo status di dipendente pubblico. Riferimenti alla legge n. 732/1984 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988 sono stati considerati inconferenti, non precludendo essi la previsione di specifici requisiti di moralità nei bandi.
La motivazione per relationem al precedente giudicato è stata ritenuta legittima, non integrando l’Amministrazione in giudizio la motivazione ma limitandosi a illustrare ragioni già sottese all’atto. La domanda risarcitoria è stata infine respinta per la legittimità del provvedimento e la genericità della quantificazione del danno. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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