Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Lazio n. 535 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, decorre dalla notifica della sentenza da eseguire anche quando questa sia priva di formula esecutiva, poiché la novella di cui al d.lgs. 149/2022 ha soppresso tale requisito. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento. In difetto di prova, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, per il caso di perdurante inadempimento, il commissario ad acta, ponendone il compenso a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1938/2024, pubblicata il 7 novembre 2024. Con quel titolo era stato accertato il diritto della ricorrente a usufruire, per l’anno scolastico 2023/2024, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015.

Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza, notificata all’amministrazione il 28 febbraio 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Poiché il pagamento non era stato eseguito, la ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento e di nominare un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha verificato in via documentale la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica all’amministrazione debitrice, prescritto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996.

Il Collegio ha precisato che, a seguito della novella di cui al d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva per il giudizio di ottemperanza. Il termine decorre dunque dalla notifica della sentenza anche se priva di tale formula.

Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione non ha dimostrato, come pure le incombeva, di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagamento. La costituzione in giudizio è stata di mera forma, senza difese.

Ne è derivata la condanna a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, mediante il pagamento della somma portata dal titolo, oltre interessi legali.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Ragioneria Territoriale, o un funzionario delegato, con il compito di compiere tutti gli atti necessari alla piena esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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