Residenza fiscale e centro degli interessi vitali nel Paese di abitazione (Cass. civ. Sez. V n. 19113 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di residenza fiscale delle persone fisiche, quando il contribuente disponga di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, la residenza si individua nello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, ossia nel centro degli interessi vitali, ai sensi dell’art. 4, par. 2, lett. a), della Convenzione italo-russa ratificata con l. n. 370/1997. La motivazione apparente è causa di nullità della sentenza solo quando le argomentazioni, pur materialmente presenti, sono obiettivamente inidonee a consentire il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, restando estranea la doglianza che si risolva in una diversa valutazione delle prove. Il contribuente che invochi un beneficio convenzionale è onerato della prova del relativo presupposto.

Il Fatto

Il contribuente, cittadino straniero e ciclista professionista, ha impugnato un avviso di accertamento emesso per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a una annualità. Egli ha sostenuto di non essere soggetto a imposizione in Italia, perché ivi unicamente dimorante e non fiscalmente residente.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Liguria ha confermato la decisione, ritenendo sussistente la residenza fiscale in Italia e valorizzando elementi quali la residenza anagrafica, l’assistenza medica, le utenze domestiche e l’immatricolazione di autovetture con targa italiana. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano la nullità della sentenza per motivazione soltanto apparente, in violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre che dell’omologa previsione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992. La Corte li esamina congiuntamente e li ritiene infondati.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il difetto di motivazione rileva quando il giudice omette di esporre, anche concisamente, i motivi in fatto e in diritto, non illustrando l’iter logico seguito o le prove poste a fondamento del convincimento, sì da costringere l’interprete a congetture (Cass. n. 30178/2023; Cass. n. 5335/2018; Cass. n. 2876/2017). La nullità colpisce non solo le sentenze graficamente prive di motivazione o quelle con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma anche quelle sorrette da una motivazione che, dietro la parvenza di giustificazione, non consenta di comprendere le basi della decisione (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. n. 4448/2014; Cass. Sez. Un. n. 22232/2016).

Nel caso concreto tale situazione non si configura. La sentenza impugnata ha operato con motivazione ampia ed esaustiva una verifica sulla sussistenza del presupposto per individuare il regime territoriale di imposizione secondo i canoni dell’art. 4 della Convenzione, indicando i mezzi di prova ritenuti persuasivi. La motivazione si colloca ben al di sopra della soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054/2014).

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 4, 17 e 24 della Convenzione, sostenendo che i compensi provengono da datori di lavoro esteri e concernono eventi sportivi svolti in Italia solo in minima parte, con conseguente difetto dei requisiti dell’art. 15. La Corte ritiene il motivo infondato: la decisione ha correttamente applicato l’art. 4, par. 1 e 2, che fonda il presupposto impositivo sulla residenza, considerata in relazione alla disponibilità di una abitazione permanente. Quanto all’art. 17, la dimostrazione che i redditi derivavano da prestazioni personali esercitate nell’altro Stato era onerata dal contribuente, poiché l’effetto invocato è un’esenzione da imposta (Cass. n. 6005/2023); il ricorrente non ha assolto a tale onere.

Il quarto motivo, con cui si lamenta l’omesso esame di documenti (utenze in Russia e certificato di residenza), è dichiarato inammissibile: opera la preclusione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. per l’ipotesi di doppia conforme sfavorevole al contribuente, e la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *