Occultamento doloso insito nell’indebita percezione e prescrizione dell’azione erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 58 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebite percezioni o distrazioni di denaro pubblico, l’occultamento doloso è insito nella condotta delittuosa e determina la sospensione giuridica del termine di prescrizione dell’azione erariale, assimilabile a quella prevista dall’art. 2941, n. 8, c.c., fino al momento in cui il Pubblico Ministero penale eserciti l’azione o presti il consenso alla sentenza di applicazione della pena. L’effetto sospensivo opera anche quando il P.M. sia costretto a chiedere l’archiviazione per intervenuta prescrizione del reato, atteso che l’estinzione del delitto non ne esclude la rilevanza ai fini della responsabilità erariale. Il termine di prescrizione decorre dalla scoperta del fatto delittuoso da parte dell’Amministrazione o del P.M., richiedendosi la conoscenza effettiva e non la mera conoscibilità oggettiva, salvo che risulti un’anteriore conoscenza dell’ente danneggiato o dell’organo requirente, ai sensi dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 12 della legge n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti per la Liguria conveniva in giudizio un funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, contestandogli l’indebita appropriazione di una somma di denaro pubblico mediante svariati mandati di pagamento emessi tra il 2003 e il 2010 in favore del coniuge e di un cognato, per prestazioni mai eseguite. La vicenda era emersa all’indomani della scoperta, nel 2020, di un analogo episodio di tentato peculato, per il quale era stata applicata la pena su richiesta delle parti.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione del procedimento relativo alle condotte pregresse per intervenuta prescrizione. Il convenuto eccepiva la prescrizione dell’azione erariale, sostenendo l’assenza di occultamento doloso in un contesto caratterizzato dalla totale assenza di controlli, e contestava nel merito la sussistenza di elementi probatori a proprio carico.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta prioritariamente il merito della responsabilità, ravvisando la peculiarità della discrasia temporale tra le condotte e l’inizio delle indagini. Quanto all’elemento probatorio, il Collegio ritiene che il dato parentale dei beneficiari dei mandati non integri una responsabilità di posizione, ma costituisca una prova logica: novantatré mandati univocamente diretti al coniuge e al cognato non possono spiegarsi senza il contributo causale determinante del convenuto.
Il Collegio ritiene condivisibile la ricostruzione fattuale della difesa, secondo cui non vi fu sottrazione delle smart card dei dirigenti, ma piuttosto un affidamento fiduciario degli strumenti di firma da parte dei legittimi detentori. Tale circostanza, tuttavia, non esclude la responsabilità: invece di un artificio (sottrazione) si configurò un raggiro (captazione della buona fede dei superiori), che consentì al funzionario di acquisire gli strumenti per distrarre risorse pubbliche. Il fatto storico risulta pertanto dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio.
Quanto alla prescrizione, la Corte disattende l’assunto difensivo per cui il raggiro costituirebbe un antefatto non scindibile dalla condotta appropriativa. Nei fatti delittuosi consistenti in indebite percezioni o distrazioni, l’occultamento doloso è sussunto in re ipsa, con conseguente sospensione giuridica del termine prescrizionale fino all’esercizio dell’azione penale o alla prestazione del consenso alla sentenza di patteggiamento, richiamando i precedenti delle Sezioni di Appello e delle Sezioni giurisdizionali. Tale effetto deve prodursi anche quando il P.M. sia costretto a chiedere l’archiviazione per prescrizione del reato, poiché l’estinzione del delitto non ne esclude la rilevanza ai fini penali e civili.
Ne consegue che il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre dalla scoperta oggettiva del fatto delittuoso da parte dell’Amministrazione o del P.M., richiedendosi la conoscenza effettiva e non la mera conoscibilità, non essendo sufficiente l’aggravio documentale che impedì i controlli sui mandati. Nel caso di specie, il Provveditorato non aveva riscontrato alcuna anomalia prima dell’emissione del decreto di accertamento dei residui, sicché l’eccezione di prescrizione è rigettata.
Sulla quantificazione del danno, la Corte recepisce il principio secondo cui la liquidazione deve ricomprendere la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi per il mancato godimento del bene, decorrenti dal 31 dicembre 2010, ultimo giorno dell’ultimo anno contestato, fino al deposito della sentenza, oltre agli interessi moratori sulla somma attualizzata fino all’effettivo pagamento. Il deposito della sentenza di condanna comporta ex iure la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
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Nota della Redazione
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