Revisione negata senza motivazione effettiva sulla diversità dei fatti (Cass. pen. Sez. 4 n. 5065 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, il giudice competente, investito di un’istanza che deduca l’inconciliabilità dei fatti accertati in due giudicati, non può dichiararne l’inammissibilità con una motivazione meramente assertiva, che si limiti ad affermare la diversità dei fatti storici senza dare conto delle ragioni di tale valutazione. La motivazione apparente, priva della necessaria trama argomentativa in relazione agli elementi di fatto e alla loro concatenazione logica, integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. L’inconciliabilità dei fatti può riversarsi anche sull’elemento soggettivo del reato, quando la prova di quest’ultimo sia fondata su elementi di fatto decisivi la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata esclusa da una successiva pronuncia. L’accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità della richiesta impone il rinvio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., ex art. 634, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

Due condannati proponevano istanza di revisione, deducendo la palese incompatibilità tra la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Treviso, confermata dalla Corte di appello di Venezia ed irrevocabile, e la successiva sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Piacenza nei confronti di uno di essi. Secondo i ricorrenti, le due pronunce riguardavano frammenti della stessa operazione economica, coinvolgendo le medesime società e la stessa annualità di imposta, tanto che i fatti posti a fondamento della condanna non potevano conciliarsi con quelli ricostruiti nell’assoluzione, quanto meno sotto il profilo psicologico. La Corte di appello di Trento, competente ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., dichiarava l’istanza inammissibile, sostenendo la diversità dei fatti e la differenza dei soggetti imputati nei due procedimenti.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione ha giudicato i ricorsi fondati, rilevando che il provvedimento impugnato aveva assunto una decisione assertiva, senza offrire alcuna dimostrazione circa gli elementi che avrebbero reso diversi i fatti oggetto dei due procedimenti. Il richiamo alla sola circostanza che nel processo di Piacenza fosse imputato soltanto uno dei due soggetti non è stato ritenuto sufficiente a sorreggere la declaratoria di inammissibilità.

La Corte ha valorizzato l’argomentazione difensiva, rimasta priva di risposta, secondo cui entrambe le sentenze coinvolgevano i medesimi soggetti e contestavano due segmenti di una stessa operazione, relativa alla stessa annualità di imposta. Da qui l’evidenza che i fatti storici fondanti la condanna non potessero conciliarsi, quanto meno sotto il profilo psicologico, con quelli accertati nella pronuncia assolutoria. Tale profilo, ha ricordato la Corte, può rilevare ai fini della revisione quando la prova dell’elemento soggettivo si fondi su elementi di fatto decisivi, la cui sussistenza sia stata esclusa da una pronuncia successiva.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata quindi qualificata come apparente, inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito: nel caso di specie manca del tutto la trama argomentativa, sia in relazione agli elementi di fatto che alla loro concatenazione logica, configurandosi un’asserzione priva di argomentazione. Tale deficit motivazionale integra il vizio denunciato dai ricorrenti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Conseguentemente, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste. Ha precisato che, a seguito dell’accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, trova applicazione l’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., che impone il rinvio ad una diversa Corte di appello individuata ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., e non l’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., applicabile solo quando l’inammissibilità sia stata dichiarata con sentenza (in tal senso, Sez. 5, n. 47624 del 2014, Guttadauro).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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