Resistenza a pubblico ufficiale per chi si divincola per sottrarsi all’arresto (Cass. pen. Sez. VII n. 7556 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, strattonando e divincolandosi, impieghi la forza per neutralizzare l’azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga. La fattispecie non ricorre quando il soggetto si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto. La valutazione delle condotte violente e minacciose e la loro idoneità a coartare la volontà degli operanti è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, quando la motivazione è adeguata e non illogica.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e la condanna è stata confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 29.05.2024. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione.

Il ricorso contesta la ricostruzione dei fatti accolta nei gradi di merito e prospetta una diversa lettura delle risultanze processuali, ritenuta dal ricorrente più adeguata. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare i limiti del proprio sindacato sulla valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte di appello, si legge nel provvedimento, ha ritenuto la responsabilità dell’imputato evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere per opporsi agli operanti: dopo avere strattonato, dimenandosi e sgomitando, il soggetto ha ingaggiato una colluttazione con gli operanti impegnati in un intervento per accertamento e repressione di reati in materia di stupefacenti.

Tale condotta è stata ritenuta, in modo non illogico, minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti, così integrando il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte richiama il principio secondo cui la fattispecie viene in rilievo, in presenza di strattonare o divincolarsi posti in essere per impedire il proprio arresto, ogni qualvolta il soggetto non si limiti a una mera opposizione passiva all’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376-01).

La Corte ribadisce poi che esula dai poteri della Cassazione operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra vizio di legittimità: sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 2021, F., Rv. 280601).

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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