Resistenza a pubblico ufficiale: esclusa per la fuga che non ostacola l’inseguimento (Cass. pen. Sez. 6 n. 17082 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di resistenza a un pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, ma proceda a una serie di manovre finalizzate a impedire l’inseguimento, ostacolando in modo concreto l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità. Questa fattispecie non si configura quando il tentativo di eludere il controllo non pone a rischio l’incolumità degli agenti o degli utenti della strada; pertanto, condotte estranee al capo di imputazione per diversità di orario e di modalità non rilevano ai fini della responsabilità. Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a motivare il mancato accoglimento di censure inammissibili per genericità o manifesta infondatezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari ha condannato l’imputato per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale, assolvendolo da altra imputazione; la Corte di appello di Bari ha poi confermato la decisione. L’imputato era stato accusato di essersi dato alla fuga alla guida del proprio motociclo, dopo l’alt intimato dagli agenti, con manovre pericolose sia per gli operatori sia per gli utenti della strada, e di aver tentato, più tardi, di investire due agenti che gli avevano intimato l’arresto della marcia. Nel redigere la motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale aveva però citato anche due ulteriori episodi di fuga, avvenuti nel medesimo giorno ma a orari diversi da quelli del capo di imputazione e per i quali il reato non era configurabile. La Corte di appello, pur riportando questi episodi nella esposizione in fatto, non aveva motivato sulle relative censure difensive, ritenendole estranee al thema decidendum.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affrontato l’unico motivo proposto dal difensore, che lamentava un vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta su quegli episodi di fuga delle 17:15 e delle 18:15, non contestati nel capo di imputazione. La condotta di resistenza contestata, infatti, riguardava esclusivamente gli episodi delle 14:35 e delle 17:55, quando l’imputato si era dato alla fuga con una condotta di guida pericolosa. I giudici di legittimità hanno precisato che il richiamo agli altri episodi, contenuto nella sentenza di primo grado, era avvenuto a soli fini descrittivi dell’azione. In quei frangenti, il reato di resistenza a un pubblico ufficiale non era ravvisabile, poiché il tentativo di eludere il controllo non aveva posto a rischio né l’incolumità degli agenti né quella degli utenti della strada.
La Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui la fuga, per integrare il reato, deve essere accompagnata da manovre pericolose che impediscano l’inseguimento e generino negli operanti una percezione di pericolo, richiamando a sostegno diverse pronunce conformi. Ha quindi escluso che il Tribunale avesse tenuto conto delle condotte delle 17:15 e delle 18:15 nella determinazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte di appello aveva correttamente evidenziato, anche tramite l’uso del neretto, gli orari delle condotte oggetto di contestazione, distinguendole da quelle estranee all’imputazione.
Il ricorso è stato di conseguenza rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha infine ricordato che il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze improponibili per genericità o per manifesta infondatezza.
Nota della Redazione
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