Partecipazione associativa del fornitore stabile e motivazione per relationem dopo annullamento (Cass. pen. Sez. 3 n. 17087 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, determinando un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori, purché si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione e di contribuire alla realizzazione del fine comune. Il vincolo associativo sussiste anche quando poggia sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, senza che rilevi la durata del periodo di osservazione delle condotte, che può essere anche breve. Nel giudizio rescissorio, dopo l’annullamento per vizi processuali, è consentito il ricorso alla motivazione per relationem all’ordinanza originaria, purché il giudice del rinvio integri quel contenuto con l’autonoma valutazione delle censure difensive. Difetta di interesse il ricorso che miri alla derubricazione dei reati-fine nella lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, quando la qualificazione giuridica non avrebbe alcuna valenza ostativa rispetto alla misura applicata per il concorrente reato associativo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, nel giudizio rescissorio successivo all’annullamento con rinvio disposto dalla Corte per motivi processuali, rigettava l’istanza di riesame avverso l’ordinanza che applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per numerosi reati-fine. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi, incentrati sull’illegittimo ricorso alla motivazione per relationem all’ordinanza annullata, sulla carenza di gravità indiziaria per il reato associativo e per i reati-fine, sul mancato riconoscimento della lieve entità e sull’insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, escludendo che il giudice del rinvio abbia eluso il giudicato rescindente. L’annullamento disposto dalla sentenza rescindente non aveva toccato il merito dell’ordinanza, arrestandosi alla omessa valutazione della memoria difensiva: è quindi consentito il ricorso alla motivazione per relationem all’ordinanza originaria, ove il suo contenuto sia integrato in riferimento ai contenuti di quella memoria. L’ordinanza oggi gravata contiene, per ciascuna imputazione, il richiamo testuale all’ordinanza annullata e la propria autonoma valutazione di infondatezza delle doglianze, sicché la dedotta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. è insussistente e la doglianza inammissibile per genericità.
Quanto al reato associativo, la Corte ribadisce che l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche quando il vincolo poggia sul rapporto durevole tra fornitore e spacciatori. Sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi partecipi dell’associazione, anche senza conoscere tutti i sodali, purché vi sia la consapevolezza di operare nell’ambito di un’unica organizzazione. Non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte, che può essere anche breve, se dagli elementi acquisiti si inferisce l’esistenza di un sistema collaudato. Il provvedimento impugnato aveva evidenziato plurimi elementi indizianti — circolarità delle conversazioni, cassa comune, ripartizione di ruoli, plurimi canali di approvvigionamento — con cui il ricorso ometteva di confrontarsi, valorizzando atomisticamente singoli elementi contrari.
Relativamente alla mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, il motivo è inammissibile per carenza di interesse: l’eventuale derubricazione dei reati-fine non avrebbe determinato alcun effetto positivo, poiché l’appartenenza al sodalizio associativo consente comunque l’adozione della misura di massimo rigore, assistita peraltro da termini di fase maggiori.
La Corte infine reputa legittima la motivazione sulle esigenze cautelari, richiamando il principio secondo cui l’attualità del pericolo di reiterazione non va confusa con l’attualità delle condotte criminose e può essere desunta dalle modalità dei fatti contestati, anche risalenti. La valutazione prognostica richiede un’analisi tanto più approfondita quanto maggiore la distanza temporale, ma non esige la previsione di specifiche occasioni di recidiva, essendo sufficiente una motivazione congrua sulla permanente sussistenza dell’esigenza cautelare.
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Nota della Redazione
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