Responsabilità 231 e nesso di riferibilità della gestione dei rifiuti all’ente (Cass. pen. Sez. III n. 39458 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa degli enti a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente costituisce presupposto autonomo e ulteriore della responsabilità, non desumibile automaticamente dal rapporto di compenetrazione organica tra l’ente e il suo legale rappresentante. Il giudice di merito deve accertare che la condotta illecita del soggetto apicale sia riferibile anche all’attività dell’ente, e non compiuta abusando delle prerogative ma al di fuori di ogni collegamento funzionale con l’organizzazione societaria. Solo dopo tale verifica può affermarsi che l’illecito si è tradotto in un risparmio di spesa e dunque in un vantaggio per l’ente. La motivazione che ometta questa indagine è carente e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità del legale rappresentante di una società cooperativa per il reato di art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, dichiarando prescritti i reati di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006. Era stata altresì confermata la responsabilità amministrativa dell’ente a norma dell’art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001.

Entrambi i soggetti hanno proposto ricorso per cassazione. L’imputato ha dedotto vizio di motivazione per l’omessa risposta ai motivi d’appello; la società ha censurato la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 e il difetto di motivazione sul vantaggio o interesse dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato. La sentenza d’appello, osserva, ha indicato in modo dettagliato gli elementi da cui inferire la sussistenza dei fatti, richiamando gli accessi sull’area demaniale in concessione, la presenza di rifiuti pericolosi e non, l’assenza di titoli abilitativi e lo stato dei luoghi rimasto immutato nel tempo. Le doglianze difensive risultano prive di specificità e la motivazione del giudice di merito regge al vaglio di legittimità.

Quanto al ricorso della società, la Corte ritiene manifestamente infondate le censure sulla natura di rifiuto dei materiali e sulla loro riconducibilità all’ente, richiamando le argomentazioni già svolte in ordine ai capi 2 e 3. Il profilo relativo all’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 è invece fondato.

La Corte ricorda che il primo comma di tale disposizione prevede la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza o direzione. Su questo punto la sentenza impugnata si è limitata a ravvisare un risparmio di spesa per il mancato rilascio delle autorizzazioni e per lo smaltimento dei rifiuti, concludendo che il legale rappresentante ha agito nell’interesse dell’ente.

Tale passaggio, secondo la Corte, è carente. Prima di affermare che la condotta si è tradotta in un vantaggio, il giudice avrebbe dovuto spiegare perché la gestione non autorizzata dei rifiuti fosse riferibile all’ente e perché la società avrebbe dovuto dotarsi delle autorizzazioni o farsi carico dello smaltimento. La Corte d’appello non ha chiarito se l’attività sia stata compiuta abusando delle prerogative del rappresentante, al di fuori di ogni riferibilità all’ente, oppure se rientrasse nell’area di azione della società, eventualmente perché attività dovuta in connessione con le operazioni di sua pertinenza.

Ne segue l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio sulla posizione dell’ente, che dovrà accertare se questo abbia tratto un vantaggio dal reato presupposto evitando i vizi motivazionali rilevati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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