La prossima scadenza del termine non giustifica la violazione del termine dilatorio di 60 giorni (Cass. civ. Sez. 5 n. 13810 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di particolare e motivata urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, legittimano l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità. L’imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non può essere assunta a ragione d’urgenza, atteso che l’agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale.
Il Fatto
A seguito di indagini penali, la Guardia di Finanza consegnava alla società contribuente un processo verbale di constatazione il 13.12.2012. L’Agenzia delle Entrate recepiva gli esiti delle verifiche e notificava il 24.12.2012 un avviso di accertamento per Irpeg ed Irap relativo all’anno 2003, contestando l’indeducibilità di costi per operazioni commerciali inesistenti e non inerenti. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, che annullava l’avviso ritenendo fondate le difese sul mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra il PVC e la notificazione. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, riformava invece la decisione, ritenendo giustificata la violazione per la prossimità della scadenza del termine di decadenza. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il tentativo di annullare l’avviso di accertamento per violazione del termine dilatorio deve essere esaminato prioritariamente rispetto ai motivi di nullità della sentenza, poiché l’eventuale accoglimento comporterebbe l’originaria invalidità dell’atto e l’assorbimento delle ulteriori censure. È pacifico che il PVC è stato consegnato alla contribuente il 13.12.2012 e l’avviso di accertamento notificato l’11 dicembre successivo, senza rispettare il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
Il giudice d’appello aveva ritenuto la violazione giustificata dall’urgenza determinata dal fatto che l’autorizzazione all’accesso agli atti era pervenuta solo il 20.11.2012, rendendo impossibile rispettare il termine dilatorio considerata la scadenza del termine di decadenza fissata al 31.12.2012. La Corte di legittimità censura tale impostazione richiamando il principio già affermato nella propria giurisprudenza secondo cui le ragioni d’urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e non possono essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale.
La disposizione legislativa ha come destinataria l’Amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore: ne consegue che l’agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale. La prossimità del termine di decadenza non può quindi valere come ragione di urgenza, essendo un elemento interno all’organizzazione dell’accertamento e non un fatto esterno alla sfera di responsabilità dell’ente.
Il quinto motivo di ricorso risulta pertanto fondato. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., accoglie l’originario ricorso della società, annullando l’avviso di accertamento. Gli ulteriori motivi restano assorbiti e l’Amministrazione finanziaria è condannata al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio.
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Nota della Redazione
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