Graduatorie GPS e procedimento disciplinare spettano al giudice del lavoro (TAR Veneto n. 322 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la verifica dei dati dichiarati ai fini dell’inserimento e della permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto, nonché l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale scolastico contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Tali determinazioni sono assunte dall’Amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e attengono a una posizione sostanziale di diritto soggettivo inerente alla gestione del rapporto, non a una procedura concorsuale in senso proprio. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, restando ferma la facoltà del giudice del lavoro di disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, impugna davanti al TAR Veneto gli atti con cui l’istituto scolastico ha rideterminato il punteggio dichiarato per l’inserimento nelle graduatorie GPS e GI, ritenendo non valutabili i servizi prestati presso una scuola privata non paritaria. Sulla scorta della segnalazione inviata all’Ufficio Scolastico Regionale, l’Amministrazione ha contestato gli addebiti e avviato il procedimento disciplinare.
La ricorrente sostiene l’effettività dei servizi, già vagliati in precedenti procedure, e circoscrive la questione alla sola valutabilità dei titoli. All’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025 il Collegio solleva d’ufficio la questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e trattiene la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riqualifica l’oggetto del giudizio. Gli atti impugnati non involgono una procedura concorsuale, ma la verifica dei dati dichiarati per l’iscrizione e la permanenza nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze. Si tratta, dunque, di segmenti del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, gestiti dall’Amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
Da questa premessa discende il riparto. Il combinato disposto dell’art. 5, comma 2 e dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a posizioni di diritto soggettivo connesse alla gestione del rapporto. Resta esclusa la giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 c.p.a., non vertendosi in materia di concorsi.
Nella medesima prospettiva rientra anche l’atto di avvio del procedimento disciplinare, pienamente riconducibile al lavoro pubblico privatizzato e assoggettato alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 63, comma 1. Il giudice del lavoro conserva la facoltà di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi.
Il Collegio conforta l’esito con l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 4809 del 2025, che conferma TAR Lazio n. 837 del 2024; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 2343 del 2012) e delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 27305 del 2008): il discrimine del riparto va individuato nel momento e nella natura dell’atto che incide sul rapporto, senza che la presenza di atti amministrativi a monte possa mutarne la natura privatistica.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con devoluzione della cognizione al giudice ordinario, avanti al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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