Parere paesaggistico negativo nel condono: obbligatorio il preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990 (TAR Lazio n. 12017 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel subprocedimento di cui all’art. 32 della l. n. 47/1985, finalizzato al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica in sede di condono, l’autorità preposta alla tutela del vincolo, ove intenda esprimere determinazione negativa, è tenuta a comunicare all’istante il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. La mancata attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale determina l’illegittimità del parere negativo, che ha natura vincolante e decisoria e che, come tale, è immediatamente impugnabile. A tale vizio non si applica la regola della c.d. “dequotazione” di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, essendo stato espressamente escluso dal suo ambito il provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. Il preavviso di diniego comunale successivo non è idoneo a sanare l’omissione, intervenendo quando il subprocedimento si è già concluso. Resta invece inammissibile l’impugnazione del preavviso di rigetto dell’istanza di condono, trattandosi di atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo.
Il Fatto
Il proprietario di un compendio immobiliare in zona vincolata aveva presentato, nel 1985, domanda di condono ex l. n. 47/1985 per un manufatto, chiedendo il subentro nella titolarità della pratica. A seguito del parere negativo reso dal Parco Archeologico dell’Appia Antica, Roma Capitale comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’interessato, che non era stato posto in condizione di interloquire con l’autorità di tutela, impugnava il parere e il successivo atto comunale, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto l’estromissione dell’Ente Regionale Parco dell’Appia Antica, carente di legittimazione passiva, e ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della nota comunale di preavviso di diniego, atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo. Ha invece respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del parere negativo, riconoscendone la natura vincolante e l’immediata portata lesiva, in quanto determina l’arresto del procedimento di condono.
Nel merito, il Collegio ha rigettato la censura relativa alla violazione del termine di quarantacinque giorni, richiamando l’art. 32 della l. n. 47/1985 che, per il condono edilizio, assegna alle amministrazioni preposte alla tutela un termine dicentottanta giorni per esprimere il parere, in deroga alla disciplina generale dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Ha quindi accolto la doglianza relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi, conformandosi — ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. — a un recente precedente della stessa Sezione. La Corte ha affermato che, anche nell’ambito del subprocedimento di cui all’art. 32 della l. n. 47/1985, l’autorità di tutela deve attivare il contraddittorio con l’istante prima di esprimere un parere negativo, trattandosi di norma di applicazione generale. La natura decisoria del parere e la circostanza che lo stesso sia reso all’esito di una valutazione di tipo tecnico-discrezionale escludono l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Il preavviso di rigetto comunicato da Roma Capitale non è stato ritenuto idoneo a colmare la lacuna, in quanto intervenuto a subprocedimento già concluso e privo dei contenuti sostanziali del parere. Accolto il ricorso, il parere negativo è stato annullato con effetto conformativo, rimettendo l’amministrazione alla riedizione del potere previa attivazione del contraddittorio procedimentale.
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Nota della Redazione
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