Responsabilità amministrativa personale e morte del convenuto: estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 24 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti ha carattere essenzialmente personale. Se il convenuto decede nel corso del giudizio, il processo non è trasmissibile agli eredi e va pronunciata l’estinzione del giudizio. Fanno eccezione le sole ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi, che costituiscono però fattispecie distinte e richiedono la sussistenza dei presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, ai sensi dell’art. 108, sesto comma, c.g.c.. In difetto di tali presupposti, la questione preliminare assorbe ogni accertamento sulla responsabilità.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria ha convenuto in giudizio un dirigente medico, responsabile di una struttura semplice dipartimentale di un’azienda ospedaliera, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale. Il pregiudizio derivava da un errore sanitario risalente al 2012, sfociato in una diagnosi di stato vegetativo post-anossico di un paziente, con invalidità permanente al 100%.

Nelle more del processo il convenuto è deceduto. Gli eredi hanno dichiarato il decesso e assunto la qualità di parti. Il pubblico ministero contabile ha preliminarmente rilevato l’insussistenza dei presupposti per la trasmissione del giudizio agli eredi, e la difesa del convenuto ha aderito a tale richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare rispetto all’accertamento della responsabilità: la posizione del convenuto deceduto nelle more del processo. Il thema decidendum non riguarda il merito dell’addebito, ma la stessa possibilità di proseguire il giudizio nei confronti degli eredi.

Il Collegio richiama la connotazione essenziale dell’istituto: la responsabilità amministrativa è responsabilità personale. Da questa premessa discende che, venuto meno il soggetto cui l’addebito è riferito, il giudizio non può proseguire automaticamente nei confronti di chi ne raccoglie l’eredità.

La Corte individua un’eccezione, costituita dall’illecito arricchimento del dante causa e dal conseguente indebito arricchimento degli eredi. Si tratta però di una fattispecie distinta, che non forma oggetto del giudizio in esame. La stessa richiede, perché possa radicarsi la cognizione verso gli eredi, la sussistenza dei presupposti per la riassunzione, che il Collegio ritiene insussistenti in applicazione dell’art. 108, sesto comma, c.g.c..

Su queste basi la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per morte del convenuto, senza pronuncia sulle spese. La decisione lascia impregiudicato l’accertamento di merito, che non viene svolto, assorbita ogni altra questione dalla preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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