Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con pagamento della somma concordata (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 25 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 consente al convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa di chiedere, a pena di decadenza nella comparsa di risposta e previo parere favorevole del Pubblico Ministero, la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il giudice, accolta l’istanza, determina la somma dovuta e fissa il termine per la prosecuzione del giudizio. Il tempestivo e regolare versamento della somma così determinata preclude l’accertamento del danno e impone la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, senza necessità di ulteriore istruzione. Le spese del procedimento restano a carico degli interessati e sono liquidate nel dispositivo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale ha citato in giudizio due dirigenti medici di primo livello, in servizio presso la stessa azienda ospedaliera, per il danno erariale indiretto asseritamente arrecato all’ente, chiedendo la loro condanna in via parziaria e gravemente colposa, con ripartizione delle quote secondo le rispettive responsabilità.
I convenuti, nella comparsa di risposta, hanno proposto istanza di accesso al rito abbreviato ex art. 130 del d.lgs. n. 174/2016, offrendo il pagamento di somme corrispondenti al cinquanta per cento della pretesa. Il Pubblico Ministero ha reso parere positivo. La Sezione, con decreto, ha accolto le istanze e ha determinato gli importi dovuti da ciascun convenuto, fissando la data per la prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla verifica dei presupposti di operatività del rito abbreviato contabile e agli effetti del versamento della somma determinata dal giudice. Il Collegio richiama l’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016, che subordina l’ammissibilità dell’istanza alla proposizione nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, e all’acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, e che circoscrive la somma dovuta entro il limite del cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
La Sezione rileva che le istanze dei convenuti sono state accolte e che le somme da pagare sono state determinate in misura coerente con il menzionato limite percentuale. Il controllo giudiziale si concentra quindi non sul merito della pretesa erariale, ma sulla regolarità del procedimento alternativo e sulla congruità delle somme rispetto al parametro normativo.
Accertato il tempestivo e regolare versamento delle somme dovute — documentato dalle ricevute di pagamento prodotte dai convenuti — il giudizio va definito ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, del codice di giustizia contabile. La definizione non presuppone alcun accertamento della responsabilità né del pregiudizio, ma discende dal perfezionamento del pagamento entro il termine fissato.
Le spese del procedimento sono poste a carico degli interessati, in parti uguali tra loro, e liquidate nel dispositivo. Il Collegio dichiara pertanto definito il giudizio di responsabilità e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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