Responsabilità amministrativa sanitaria esclusa per evento fatale imprevedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 287 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale derivante da malpractice sanitaria, il thema probandum della colpa grave e del nesso causale si accerta con il criterio del più probabile che non, sulla scorta dell’elaborato del consulente tecnico d’ufficio. Ove il CTU, nel rispetto del contraddittorio e con motivazione logicamente e scientificamente coerente, escluda la riconoscibilità di profili di colpa grave e riconduca l’esito lesivo a eventi fatali imprevedibili, il giudice contabile non può discostarsene sulla sola base della prospettazione del requirente che si limiti a contrapporre le conclusioni di altri periti. L’azione di responsabilità amministrativa è autonoma rispetto all’azione di rivalsa civilistica, e il termine di decadenza annuale di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 non si applica ai fatti anteriori all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia ha evocato in giudizio tre sanitari, componenti dell’équipe di un presidio ospedaliero, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale di oltre un milione e novecentomila euro, in favore dell’azienda sanitaria provinciale. Il pregiudizio derivava dagli esborsi sostenuti per eseguire una sentenza civile con cui il Tribunale aveva accertato la responsabilità civile della struttura per un episodio di malpractice sanitaria occorso a un neonato, affetto da gravi patologie conseguenti a sofferenza ipossica intra-partum.
Il requirente imputava ai sanitari negligenza, imprudenza e imperizia nella gestione del travaglio: l’induzione farmacologica del parto, l’omesso consenso informato e l’assenza di sorveglianza della gestante dopo la somministrazione del farmaco. La posizione di uno dei convenuti era definita con rito alternativo ex art. 130, commi 8 e 9, del codice di giustizia contabile; gli altri due si costituivano, eccependo la decadenza ex art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 e, nel merito, l’insussistenza di colpa e nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione di decadenza. L’art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 disciplina la sola azione di rivalsa dell’ente nei confronti del sanitario, non l’azione di responsabilità amministrativa esperita dal requirente. In ogni caso, poiché il fatto lesivo risale al 2009, anteriore all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, le sue disposizioni non possono trovare applicazione, difettando ogni efficacia retroattiva.
Nel merito, la Corte si affida all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio. Il parere è reso nel pieno rispetto del contraddittorio, anche mediante trasmissione della bozza alle parti, e dà conto in termini logici e scientificamente fondati dell’iter argomentativo. I convenuti non lo hanno significativamente avversato.
Quanto ai singoli quesiti: i trattamenti praticati alla gestante rispettavano le linee guida vigenti all’epoca; le condizioni della paziente consentivano l’induzione del travaglio, correttamente seguita da monitoraggio cardiotocografico, permanendo solo l’omessa trascrizione in cartella della somministrazione e del consenso. Le patologie del neonato sono ricondotte, col criterio del più probabile che non, a eventi fatali imprevedibili — i giri di funicolo e il nodo vero del cordone ombelicale — in sinergia con la carenza di personale.
Il Collegio sottolinea che la posizione del requirente si risolve nella pretesa di sostituire alle motivate valutazioni tecniche del CML quelle dei periti del giudizio civile, senza indicare partitamente le criticità. Tale impostazione non supera i crismi minimi per disporre chiarimenti o supplementi istruttori. Il CML, del resto, ha potuto giovarsi del contributo difensivo dei convenuti e di documenti ulteriori rispetto a quelli esaminati dai consulenti civili.
Conclusivamente, la domanda è rigettata e i convenuti sono dichiarati esenti da responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico dell’azienda sanitaria.
Nota della Redazione
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