Disturbo somatoforme e nesso causale con l’infortunio di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 286 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione privilegiata militare il riconoscimento dell’interdipendenza tra una patologia psichiatrica sopravvenuta e le infermità già ascritte a causa di servizio richiede la prova del nesso eziologico o concausale, che non può fondarsi sulla sola successione cronologica degli eventi. Il disturbo somatoforme, privo di base organica, non è ricollegabile al trauma di servizio quando tra l’evento e l’insorgenza della sintomatologia si collochi un periodo di pieno recupero funzionale, idoneo a interrompere in modo inequivocabile il collegamento causale. Il trauma che costituisca mera occasione, privo di efficienza lesiva e di requisito quali-quantitativo, è insufficiente a fondare la dipendenza da causa di servizio. La declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’INPS consegue alla qualità di ente erogatore del trattamento, che nel caso del servizio militare è esclusa.
Il Fatto
Il ricorrente, marinaio di leva, aveva subito nel gennaio 2004 un infortunio a bordo di una nave militare, con esiti ortopedici al malleolo tibiale sinistro e al ginocchio omolaterale, riconosciuti dipendenti da causa di servizio e liquidati con pensione privilegiata di settima categoria. Nel 2013 aveva chiesto il riconoscimento dell’aggravamento e dell’interdipendenza tra tali infermità e un disturbo somatoforme, manifestatosi come paraparesi con impossibilità di deambulare. Il Ministero della Difesa aveva respinto l’istanza per non constatato aggravamento e per non interdipendenza.
Riassunta la causa dopo la declaratoria di difetto di competenza territoriale della Sezione giurisdizionale per il Lazio, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’aggravamento e dell’interdipendenza, con rideterminazione del trattamento pensionistico dalla domanda, interessi e rivalutazione. Il Ministero ha contestato le tesi difensive; l’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice accoglie l’eccezione dell’INPS, rilevando che l’Istituto non è soggetto erogatore né ordinatore del trattamento pensionistico connesso al servizio militare. Sul merito, il ricorso è respinto. Le consulenze del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute hanno concordemente escluso l’interdipendenza tra le patologie già riconosciute e il disturbo somatoforme.
La Corte condivide il percorso argomentativo degli organi tecnici, giudicato coerente e ancorato alla documentazione sanitaria e alla letteratura scientifica. Le caratteristiche quali-quantitative dell’infortunio non sono state idonee a svolgere un ruolo eziopatogenetico nel determinismo della patologia psichiatrica e della conseguente disabilità motoria. Manca l’efficienza lesiva del trauma, il criterio modale e il requisito quantitativo.
Decisivo è il decorso clinico. In una fase successiva al trauma e antecedente alla paraparesi il ricorrente, dopo mesi di riabilitazione, aveva ottenuto la restitutio ad integrum della funzione deambulatoria: il ricovero del 2005 si era concluso con recupero pressoché completo della deambulazione e con esclusione di cause organiche. Secondo la Corte tale pieno recupero interrompe in maniera inequivocabile il possibile riscontro del nesso causale con il sinistro, tanto più che il disturbo è stato accertato solo anni dopo e l’interdipendenza è stata domandata soltanto nel 2013.
Quanto ai provvedimenti disciplinari dedotti dal ricorrente come ulteriore fattore causale, l’UML ha escluso, sul piano medico-legale e psichiatrico, qualsiasi ruolo causale o concausale. La Corte rileva che nessuna azione fu intrapresa contro i superiori e che il collegamento tra i fatti asseritamente persecutori e il disturbo è stato prospettato solo a istruttoria quasi conclusa, mentre la controversia era stata incentrata sin dall’inizio sul nesso diretto tra incidente e patologia. Carente è inoltre la documentazione psichiatrica specialistica, nonostante i sanitari avessero suggerito un percorso di supporto cui il ricorrente non ha dato seguito.
Il ricorso è quindi respinto. La particolare complessità medico-legale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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