Responsabilità amministrativa in società in house e quantificazione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 245 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le società interamente partecipate da enti pubblici, con divieto statutario assoluto di cessione delle quote a privati e assoggettate a un controllo pubblico penetrante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, sono qualificabili come società in house e rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti per l’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali. La sopravvenuta riorganizzazione normativa del servizio idrico, che trasferisce le funzioni dell’Autorità d’ambito alla Regione, non neutralizza il controllo analogo degli enti soci. Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, il danno risarcibile comprende quello patito direttamente dalla società in house, non solo quello subito dagli enti partecipanti, e la circostanza del fallimento non inibisce l’azione. Nella liquidazione del danno erariale, il criterio presuntivo di cui all’art. 2486, comma 3, cod. civ. richiede l’omogeneità dei dati di raffronto: esso è inapplicabile se il patrimonio netto iniziale è desunto da un bilancio regolare e quello finale da una situazione contabile priva dei dati attivi.
Il Fatto
La vicenda riguarda la gestione di una società a partecipazione interamente pubblica, costituita dalla Provincia di Crotone e da gran parte dei Comuni dell’ATO Calabria 3 per la gestione del servizio idrico integrato, dichiarata fallita nel gennaio 2016. La Procura regionale aveva convenuto in giudizio i componenti degli organi di gestione e di sorveglianza, il direttore generale e il direttore amministrativo e commerciale, contestando un danno erariale di oltre 27 milioni di euro, quantificato secondo il criterio della differenza tra i patrimoni netti rettificati.
Il primo giudice, riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti, aveva ritenuto provata la sola posta di danno relativa ai premi di produttività erogati negli anni 2013 e 2014 e aveva escluso la prova della più consistente componente di danno, reputando inapplicabile il criterio di cui all’art. 2486, comma 3, cod. civ. Avverso tale sentenza proponevano appello la Procura regionale e, con appelli incidentali, gli esponenti aziendali.
La Motivazione della Corte
Sulla questione di giurisdizione, la Sezione conferma la qualificabilità della società come in house. Lo Statuto garantisce la totale partecipazione pubblica e preclude la cessione delle azioni a privati; la convenzione di affidamento prevede espressamente il controllo analogo dei Comuni. Neppure l’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34/2010, che trasferisce le funzioni dell’ATO alla Regione, ha inciso sul controllo, rimasto penetrante nel periodo considerato. Il richiamo alla deliberazione della Sezione di controllo n. 657/2011 è respinto: l’affermazione ivi contenuta, oltre a essere un obiter dictum, muove dall’erroneo presupposto che la società fosse mista.
Quanto alla natura del danno, il Collegio osserva che l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 prevede, per le società in house, anche il danno patito direttamente dalla società. Il fallimento non è ostativo: il possibile dirottamento del risarcimento verso i creditori non inibisce l’azione di responsabilità.
Sulla prescrizione, la Corte conferma che il termine decorre dal deposito della relazione della curatela fallimentare, che ha disvelato la reale situazione contabile. Gli eventi del 2015 non erano idonei a rendere conoscibile il danno, per l’artificiosa rappresentazione dei bilanci e l’inattendibilità delle scritture. Il principio vale anche per i premi, la cui qualificazione come indebiti è emersa solo con il disvelamento delle anomalie gestorie.
Nel merito, il criterio dei patrimoni netti rettificati è ritenuto inapplicabile per difetto di omogeneità dei dati: il valore finale, tratto dalla situazione contabile al 27/1/2016, indica solo le passività e non consente di determinare il patrimonio netto. Il Collegio esclude che possa farsi applicazione in questa sede del diverso parametro della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, per indisponibilità di dati e per mancato contraddittorio. L’appello principale è dunque rigettato.
Resta confermata la condanna per i premi, con condotta ascritta a titolo di dolo in capo a tutti gli esponenti, per il concorso alla prosecuzione dell’attività in stato di erosione del capitale. Per la posizione della sola Modesto, l’apporto causale è circoscritto ai premi erogati nel 2014, successivamente all’assunzione della carica. L’esclusione del potere riduttivo consegue alla natura dolosa delle condotte. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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