Resa del conto giudiziale esclusa per consegnatario senza obbligo di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 68 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia legato da un debito di custodia, e non quando la consegna si esaurisca in un mero debito di vigilanza. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampi, registri o altri oggetti destinati all’uso del servizio cui il consegnatario è addetto. La gestione contabile rileva solo se il consegnatario sia incaricato di un deposito o magazzino alimentato da flussi di approvvigionamento, con correlativi movimenti di carico e scarico. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte funzionali all’ordinaria attività, restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione. In difetto dei presupposti, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2022. Il conto era stato depositato presso la Sezione, sottoscritto dal consegnatario e corredato dal visto di regolarità apposto dal responsabile del servizio finanziario.
Il magistrato istruttore ha rilevato la mancanza dei presupposti di ammissibilità del conto, valorizzando la sostanziale invarianza della consistenza dei beni e l’assenza di una gestione di magazzino. Il consegnatario ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’improcedibilità, qualificandosi come soggetto tenuto alla consegna per mero debito di vigilanza e non di custodia, trattandosi di beni ordinariamente in uso al servizio di pertinenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due species di consegna richiamate dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924. Il mero debito di vigilanza non genera l’obbligo della resa del conto: la norma esclude espressamente i consegnatari dei mobili di ufficio destinati all’uso del servizio cui sono addetti.
Il passaggio da una funzione di sorveglianza a una vera e propria gestione contabile esige un quid pluris. Occorre che il consegnatario sia incaricato di un deposito o magazzino alimentato direttamente da flussi di approvvigionamento, tale da costituire scorte e da richiedere movimenti di carico e scarico. Solo in questa ipotesi si configura il debito di custodia e, con esso, la soggezione al giudizio di conto.
La Corte ribadisce che la vigilanza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte operative di beni assegnati restano attività di mera sorveglianza, quando l’approvvigionamento è contenuto nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle periodicità di rifornimento. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte necessarie al loro funzionamento, sono pertanto esclusi dalla resa del conto giudiziale, ferma restando la rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione.
Su queste basi il Collegio esamina la fattispecie e rileva che i beni indicati in elenco erano destinati all’uso ordinario degli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione degli stessi in magazzino secondo il modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.
Viene quindi meno il presupposto normativo della resa del conto e il giudizio è dichiarato improcedibile. La pronuncia resta limitata alla risoluzione di mere questioni preliminari, con conseguente esclusione di statuizioni sulle spese.
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Nota della Redazione
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