Pignoramento immobiliare, nuda proprietà e nullità per incertezza dell’oggetto (Cass. civ. Sez. III n. 867 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La discrasia tra l’atto di pignoramento, che indichi gli immobili come di piena proprietà del terzo, e la successiva nota di trascrizione, che specifichi la nuda proprietà quale diritto staggito, non integra la nullità del pignoramento immobiliare per incertezza assoluta sull’oggetto dell’azione esecutiva. L’esegesi complessiva dell’atto notificato, condotta alla stregua del canone della lettura coordinata delle sue parti, esclude una sicura identificazione dell’oggetto con la piena proprietà, e la nota di trascrizione, per la sua complementarietà funzionale, vale a superare ogni dubbio in forza del principio di conservazione degli atti del processo. La nuda proprietà non è diritto tipologicamente distinto dalla proprietà, ma mera qualità di essa, determinata per sottrazione dal contenuto dominicale dei poteri dell’usufrutto. La condizione dell’interesse ad agire, ontologicamente dinamica, va valutata al momento della decisione della lite, e il criterio della soccombenza virtuale opera solo in caso di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Una società, quale procuratrice di un creditore, notificava atto di pignoramento immobiliare ex artt. 602 e ss. cod. proc. civ. nei confronti di un terzo acquirente, premettendo che la debitrice aveva trasferito a quest’ultimo il diritto di nuda proprietà su alcuni immobili, con atto pubblico già dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ. con sentenza di un diverso tribunale. Il terzo proponeva opposizione agli atti esecutivi, lamentando l’incertezza sul diritto reale sottoposto ad espropriazione, identificato nell’atto notificato come piena proprietà e poi indicato, nella nota di trascrizione compiuta dopo la proposizione dell’opposizione, come nuda proprietà.
Il giudice territoriale rigettava l’opposizione, qualificandola come agli atti esecutivi, e condannava l’opponente alle spese. Il terzo ricorreva per cassazione con tre motivi, resistiti dal creditore procedente.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, scrutinati congiuntamente per la loro intima connessione, si fondano su un presupposto ritenuto non riscontrato: la divergente identificazione del diritto aggredito tra atto di pignoramento notificato e nota di trascrizione. Il giudice territoriale aveva affrontato la questione in termini dubitativi, ritenendola superata da altre considerazioni.
La Corte rileva che l’atto notificato recava genericamente la sottoposizione a pignoramento degli immobili di proprietà del terzo, ma nel corpo dello stesso atto il procedente dichiarava di agire perché l’acquirente aveva ricevuto dalla debitrice, con atto già attinto da azione revocatoria, il diritto di nuda proprietà sui cespiti indicati con i dati catastali. Una esegesi complessiva, condotta secondo il canone della lettura coordinata delle varie parti, esclude qualsivoglia sicura identificazione dell’oggetto con la piena proprietà.
Le puntualizzazioni giustificatrici del ricorso alla procedura espropriativa potevano fondare il convincimento sulla limitazione dell’aggressione alla sola nuda proprietà, o comunque suscitare una mera perplessità, ma non certo un’assoluta incertezza. Ogni dubbio, in ogni caso, è superato dalla più chiara enunciazione della nota di trascrizione, idonea, per la reciproca interazione e la funzionale complementarietà con l’atto notificato, a escludere la nullità del pignoramento in forza del principio di conservazione degli atti del processo, come già affermato da Cass. n. 6833 del 2015.
La vicenda esula dalla fattispecie di nullità configurabile quando si ingeneri incertezza assoluta sull’oggetto dell’azione esecutiva, richiamata da Cass. n. 19123 del 2020. La Corte osserva inoltre che la nuda proprietà non è diritto tipologicamente distinto dalla proprietà: i suoi tratti contenutistici derivano dal combinato disposto delle norme in tema di proprietà e di usufrutto, in via di mera sottrazione, e il concetto descrive solo una qualità del diritto dominicale, compresso dall’usufrutto altrui, secondo Cass. n. 10017 del 2023.
Il terzo motivo, sulle spese, è infondato: al legittimo rigetto dell’opposizione è conseguita la condanna dell’opponente. La ricorrenza dell’interesse ad agire, condizione ontologicamente dinamica, va valutata al momento della decisione della lite, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022. Inconferente è il richiamo alla soccombenza virtuale, canone operante solo in caso di cessazione della materia del contendere. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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